Cassazione Penale, Sentenza n. 1098/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Giudice monocratico che, nel giudizio immediato, ha dichiarato la nullità della richiesta di giudizio immediato e del decreto emesso dal Gip per omessa traduzione nella lingua araba (lingua conosciuta dall'imputato) e ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico ministero. Il PM deduce che tale restituzione costituisce una indebita regressione del procedimento alle indagini preliminari, incidendo sulle modalità di esercizio dell'azione penale e configurando atto abnorme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, benché l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato costituisca una nullità di regime intermedio, la restituzione degli atti al Pubblico ministero per tale motivo è illegittima perché determina una regressione non prevista. Il rimedio corretto è la rinnovazione della citazione/ notifica a cura del giudice del dibattimento, non la restituzione al PM. L'ordinanza impugnata e' annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 143 disposizioni attuative cod. proc. pen.
La norma, come interpretata estensivamente, si applica anche al decreto che dispone il giudizio immediato: la mancata traduzione di atti fondamentali verso imputati alloglotti produce effetti di nullità intermedia e impone l'adempimento della traduzione e la rinnovazione della notifica a cura del giudice del dibattimento
art. 454, 455, 456 cod. proc. pen.
Disciplina i termini e le modalità della richiesta di giudizio immediato, dell'immediato decreto del giudice e della notifica all'imputato; la traduzione del decreto è rilevante per la validità della notificazione, mentre la mancata notifica o mancata traduzione della richiesta del PM non determina nullità processuale
Norma richiamata per confronto: la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto del GUP devono essere notificati all'imputato a pena di nullità, spiegando la diversa rilevanza tra atti
Rilevato come riferimento alla fase di esercizio dell'azione penale e al potere del PM di promuovere il giudizio immediato
Sentenza Corte Costituzionale n. 10/1993
Interpretazione estensiva dell'art. 143 disp. att.: anche il decreto che dispone il giudizio immediato è atto fondamentale per il quale rileva la traduzione
Cass. Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017 (Kovacs)
Principio secondo cui l'omessa traduzione del decreto di citazione per imputato alloglotto determina nullità intermedia sanata dalla comparizione e, se dedotta tempestivamente, non comporta restituzione degli atti al PM ma rinnovazione della citazione da parte del giudice del dibattimento
Cass. Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023 (PM c. El Karti)
Ha escluso l'abnormità quando un giudice di pace dispone la trasmissione degli atti al PM per rinnovazione della notificazione, ma chiarisce i limiti della comparazione con i casi di restituzione da parte del giudice del dibattimento
Cass. Sez. un., n. 37502 del 28/04/2022 (Scarlini) e sentenza "Toni"
Chiariscono la distinzione tra regresso tipico, regresso illegittimo e regresso fonte di abnormità; rilievo sui limiti dell'istituto dell'abnormità e sulla necessità di verificare l'esistenza di rimedi ordinari prima di configurare abnormità
Massime di principio
- L'omessa traduzione del decreto che dispone il giudizio immediato per un imputato alloglotto costituisce una nullità di regime intermedio, ma il rimedio non è la restituzione degli atti al PM bensì la rinnovazione della notificazione a cura del giudice del dibattimento.
- La mancata traduzione della sola richiesta del pubblico ministero, unita al decreto, non produce nullità processuale e non giustifica la regressione del procedimento.
- La restituzione degli atti al PM disposta dal giudice del dibattimento per omissione di traduzione è un'ipotesi di indebita regressione che può essere qualificata come atto abnorme e quindi essere impugnata dal PM.
- Prima di disporre una regressione procedurale, il giudice deve valutare se esistono rimedi previsti dall'ordinamento (es. rinnovazione della notificazione da parte del giudice del dibattimento); l'assenza di altri rimedi rende la restituzione potenzialmente abnorme.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra vizi che attengono all'atto di citazione/decreto e vizi che riguardano l'adempimento successivo (traduzione, notifica): i secondi spesso richiedono integrazione o rinnovazione, non il ritorno del procedimento alle indagini preliminari.
- Il PM ha titolo a proporre ricorso per cassazione quando l'atto del giudice determina una stasi o regressione incompatibile con la progressione processuale e con i poteri normativamente attribuiti.
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