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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10927/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la misura cautelare (poi attenuata) per il reato di riciclaggio. I motivi principali erano: (1) carenza di gravità indiziaria e richiesta di riqualificazione del fatto in favoreggiamento reale, sostenendo che Troisi aveva solo consegnato denaro per conto di un amico e non era consapevole della provenienza illecita; contestazione inoltre di un'errata identificazione anagrafica nell'ordinanza genetica; (2) vizio motivazionale circa la sussistenza del pericolo di recidiva, deducendo che l'indagato è incensurato, lavora stabilmente, è passato tempo dai fatti e mancherebbero occasioni prossime per nuovi reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come riciclaggio: Troisi aveva ammesso le consegne di grandi somme in busta presso l'hawaladar, riceveva notevoli compensi, non otteneva ricevute e adottava cautele per non lasciare tracce, elementi sintomatici di consapevolezza della provenienza illecita (dolo, anche nella forma eventuale). La Corte ha inoltre confermato la valutazione del pericolo di recidiva basata sulle concrete modalità della condotta e sul contesto, con riferimento alla giurisprudenza che consente una valutazione prognostica anche in assenza di specifiche occasioni imminenti di reato. Per tali ragioni è stato rigettato il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p. (ult. periodo lettera c))

    La Corte interpreta che, dopo la modifica introdotta dalla legge n.47/2015, non si può desumere il pericolo di reiterazione solo dalla gravità astratta del titolo di reato; tuttavia la gravità del fatto nelle sue concrete modalità costituisce elemento valutabile ai fini del pericolo di recidiva

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende; applicata per la condanna a Euro 3.000

  • legge n.47/2015 (modifica art. 274 c.p.p.)

    Riferita per spiegare il parametro interpretativo sull'accertamento del pericolo di reiterazione: la modifica limita l'uso esclusivo della gravità formale del reato e valorizza le modalità concrete della condotta

Massime di principio

  • La distinzione tra riciclaggio e favoreggiamento reale richiede valutazione della consapevolezza della provenienza illecita; la mera consegna di denaro può integrare il reato di riciclaggio se sussistono elementi che fanno ritenere la conoscenza o la rappresentazione eventuale della illiceità
  • Il riciclaggio è contraddistinto anche da una formazione progressiva: una serie di atti, anche singolarmente leciti, può costituire un unico reato se unitamente finalizzati a ostacolare l'accertamento della provenienza del denaro
  • Il dolo nel reato di riciclaggio può essere anche nella forma eventuale (l'agente si rappresenta la concreta possibilità della provenienza delittuosa), e ciò è sufficiente se supportato da elementi fattuali (compensi elevati, modalità operative, assenza di documentazione)
  • La valutazione del pericolo di recidiva non si fonda solo sulla gravità astratta del reato o sulla presenza di occasioni immediate: rilevano le modalità concrete del fatto, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale; l'assenza di precedenti e l'attività lavorativa stabile non escludono automaticamente il pericolo
  • Errori formali nella ricostruzione anagrafica dell'indagato non sono decisivi se la prova materiale della condotta è chiara e l'indagato ha ammesso gli atti contestati
  • Nel proporre impugnazioni cautelari è necessaria specificità e non una censura generale o cumulativa dei vizi della motivazione; motivi generici e sovrapposti possono portare all'inammissibilità

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