Ordinanza n. 1380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. In primo grado aveva sostenuto il consolidamento della d.i.a. in sanatoria, tesi respinta dal TAR in ragione dell’assenza di un provvedimento espresso. In appello è stata inoltre prospettata la censura relativa alla sospensione del potere repressivo dell’amministrazione in attesa della definizione del procedimento di sanatoria. L’appello ha riguardato un ordine di demolizione relativo a opere abusive comportanti un cambio di destinazione d’uso con incremento del carico urbanistico e un aumento di volumetria. È stato altresì allegato un pregiudizio derivante dall’esecuzione della misura ripristinatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a. per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la censura concernente la sospensione del potere repressivo in attesa della definizione della sanatoria non sembrava essere stata dedotta nel ricorso di primo grado, le cui doglianze erano limitate alla tesi del consolidamento della d.i.a. in sanatoria. Inoltre, nella cognizione propria della fase cautelare, l’ordine di demolizione non appariva prima facie illegittimo, tenuto conto della natura degli abusi, consistenti in un mutamento di destinazione d’uso con incremento del carico urbanistico e in un aumento di volumetria. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio allegato coincideva con l’effetto tipico della misura ripristinatoria e, in assenza di ulteriori elementi apprezzabili, non integrava un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione del potere repressivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’istanza cautelare proposta in appello; nel caso concreto la sospensione dell’efficacia della sentenza è stata negata per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, una censura che non risulti dedotta nel ricorso di primo grado non offre, almeno prima facie, un adeguato fumus boni iuris, salvo che ricorrano i presupposti per la sua ammissibilità secondo le regole del giudizio d’appello.
- Un ordine di demolizione relativo a opere abusive che comportino un cambio di destinazione d’uso con incremento del carico urbanistico e un aumento di volumetria non appare prima facie illegittimo nella fase cautelare.
- Il pregiudizio coincidente con l’effetto tipico dell’esecuzione di una misura ripristinatoria edilizia non integra, di per sé e in assenza di ulteriori elementi concreti, un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare del potere repressivo edilizio.
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