Cassazione Penale, Ordinanza n. 02586/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi all'esito di un concordato tra le parti. Uno dei ricorrenti deduceva la mancata motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; l'altro lamentava una violazione di legge ritenuta dal giudice di legittimità manifestamente insussistente. La Corte rileva che, in presenza di un accordo accolto dal giudice di appello, non sono deducibili in cassazione questioni relative ai motivi rinunciati. Inoltre evidenzia che il consenso dell'imputato alla sostituzione della pena non era stato inserito nella proposta di concordato, ma era stato formulato solo successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza di appello emessa all'esito di concordato tra le parti limita il sindacato di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia; il giudice di legittimità non può riesaminare questioni coperte dall'accordo.
La doglianza sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento è stata ritenuta non deducibile nel caso concreto, perché riferita a motivi rinunciati nell'ambito del concordato di appello.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e recepisce concordemente le richieste delle parti, il ricorso per cassazione non può investire il difetto di motivazione o altre questioni attinenti ai motivi rinunciati.
- Il controllo di legittimità resta circoscritto ai soli profili non coperti dall'accordo tra le parti; la dissociazione successiva da un consenso già prestato non è idonea a riaprire il tema in cassazione.
- Il giudice che aderisca all'accordo non può discostarsi dai termini in cui esso è stato prospettato, salvo che debba adottare un provvedimento logicamente prioritario o alternativo rispetto a quello richiesto dalle parti.
- La mancata inserzione, nella proposta di concordato, di un consenso necessario alla modifica del trattamento sanzionatorio impedisce di valorizzare tale consenso se esso interviene solo dopo la pronuncia impugnata.
Come è indicizzato
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