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Sentenza

Sentenza n. 924/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - dei Decreti n. 720 dell’11.07.2025, n. 1085 del 22.08.2025, n. 1087 del 25.08.2025 e n. 1121 del 26.08.2025 con i quali Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, ha approvato, rettificato e integrato la Graduatoria Definitiva di Merito già pubblicata in data 4.07.2025 con Decreto n. 640 (non lesivo per il caso di interesse) relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna e dell’allegato elenco, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente; - della scheda di valutazione dei titoli relativa alla ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice; - di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti; e per la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente a ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati ai fini della utile partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia-Romagna.

Giustizia amministrativa202501375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di approvazione, rettifica e integrazione della graduatoria definitiva di merito del concorso docente per la classe AB25, nella parte in cui hanno sottratto 12,5 punti per il superamento di un precedente concorso ed escluso la ricorrente dall'elenco dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato al concorso bandito con D.D.G. n. 2575/2023 per la classe AB25 nella Regione Emilia-Romagna e aveva dichiarato, tra i titoli valutabili, il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario bandito con D.D. n. 499/2020. Inizialmente inserita nella graduatoria dei vincitori con 219,5 punti, di cui 23,5 per titoli, è stata successivamente esclusa a seguito della sottrazione di 12,5 punti. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.M. n. 205/2023 e dell'Allegato B, del D.D.G. n. 2575/2023, del D.D. n. 499/2020 e del D.D. n. 23/2022, nonché degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento. Secondo la ricorrente, il punteggio spettava per il solo superamento di tutte le prove del precedente concorso, anche se la relativa graduatoria non fosse stata pubblicata entro il termine per la presentazione della domanda del nuovo concorso. L'amministrazione ha eccepito anche l'inammissibilità per omessa notifica a controinteressati, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l'interpretazione della lex specialis adottata dall'amministrazione. La previsione dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 riconosce i 12,5 punti per l'inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un "precedente" concorso ordinario. Secondo il Collegio, è precedente soltanto il concorso già concluso, con pubblicazione della relativa graduatoria, alla data di scadenza della domanda per il nuovo concorso. Il mero superamento delle prove, in assenza della conclusione della procedura, non è sufficiente, poiché determinerebbe una disparità tra candidati causata dalla diversa calendarizzazione delle prove orali da parte dell'amministrazione. L'art. 7, comma 7, del D.D. n. 499/2020, attribuendo all'USR competente l'attestazione dell'abilitazione, conferma che l'attestazione presuppone la conclusione della procedura. Nella medesima direzione depone il modulo di domanda, che richiedeva la data e l'ufficio di pubblicazione della graduatoria. Poiché la graduatoria del precedente concorso è stata pubblicata il 18 giugno 2024, dopo la scadenza del 9 gennaio 2024 per la domanda del nuovo concorso, l'amministrazione ha legittimamente negato il punteggio aggiuntivo. Sono state ritenute infondate anche le censure di difetto di motivazione, istruttoria e contraddittorio, in ragione della natura vincolata della valutazione. L'eccezione preliminare di inammissibilità non è stata esaminata, essendo stata assorbita. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Allegato B al D.M. n. 205/2023

    Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)

    Il punteggio aggiuntivo di 12,5 punti spetta soltanto se il precedente concorso era già concluso, con pubblicazione della graduatoria, alla data di scadenza della domanda per il nuovo concorso.

  • art. 7, comma 7, D.D. n. 499/2020

    L'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione

    L'attestazione dell'abilitazione presuppone la conclusione della procedura concorsuale e la definizione univoca dei suoi esiti.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la valutazione dell'amministrazione era vincolata dall'interpretazione della lex specialis.

Massime di principio

  • Ai fini dell'attribuzione di un punteggio previsto per l'inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso, la nozione di precedente concorso richiede che la procedura sia già conclusa e che la relativa graduatoria sia stata pubblicata entro la data di scadenza della domanda del nuovo concorso.
  • Il mero superamento di tutte le prove di una procedura concorsuale ancora pendente alla scadenza della domanda per un nuovo concorso non attribuisce il punteggio premiale previsto per il precedente concorso, se la lex specialis collega la valutazione al carattere di concorso già definito.
  • L'interpretazione della lex specialis deve evitare risultati dipendenti dalla casuale calendarizzazione delle prove da parte dell'amministrazione, che determinerebbero disparità tra candidati sottoposti alle prove in momenti diversi.
  • Quando la valutazione del titolo è vincolata dai requisiti temporali e sostanziali previsti dal bando, l'assenza del punteggio non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'applicazione della disciplina concorsuale e non configura, di per sé, difetto di istruttoria o violazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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