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Sentenza

Sentenza n. 1587/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetto di liquidazione che non li aveva computati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e collocato in quiescenza a domanda, ha impugnato il diniego INPS dell’8 aprile 2025 relativo all’istanza del 7 aprile 2025 di riliquidazione del trattamento di fine servizio, nonché, ove occorrente, il prospetto di liquidazione del 22 aprile 2024. L’INPS aveva subordinato il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990 alla produzione di una specifica sentenza. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito la prescrizione del credito e chiesto il rigetto; il ricorrente ha sostenuto che il beneficio spetta al personale delle Forze di polizia in possesso dei requisiti di età e servizio anche quando il collocamento a riposo avvenga a domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione: secondo l’orientamento seguito dal Consiglio di Stato, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, che nel caso era del 2 febbraio 2025; l’istanza del 7 aprile 2025 era quindi tempestiva. Nel merito, ha accolto il ricorso, rilevando che il ricorrente rientrava incontestatamente nella disciplina speciale per età e servizio. Il diritto ai sei scatti computabili nella liquidazione dell’indennità di fine servizio spetta anche al personale delle Forze di polizia cessato su domanda, purché abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo; il beneficio non dipende dal momento in cui è richiesto e il termine previsto dall’art. 6-bis non è decadenziale. La modifica recata dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non esclude tale diritto, poiché il richiamo all’art. 21 della legge n. 232/1990 riguarda la disciplina della maggiorazione pensionistica. L’INPS deve ricalcolare la buonuscita includendo i sei scatti e corrispondere gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate per la natura interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Pronunce che chiariscono come il diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio è esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio, anche su richiesta, con un’età di almeno 55 anni e almeno 35 anni di servizio effettivo, a prescindere dal fatto che il collocamento in quiescenza sia avvenuto su domanda e dal momento in cui il beneficio è stato richiesto, non essendo decadenziale il termine previsto dall’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987.

    Il beneficio dei sei scatti è computabile nel trattamento di fine servizio del personale delle Forze di polizia che cessi dal servizio anche a domanda, se in possesso dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo; il termine per richiederlo non è decadenziale.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Né può essere rilevante la modifica dell’ambito di applicazione della norma apportato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, in quanto tale disposizione richiama espressamente l’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che ha modificato l’art. 6 bis del D.P.R. n. 387 del 1987, ma nella sola parte in cui disciplina il calcolo della pensione prevedendo la relativa maggiorazione: si tratta di una norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. n. 42 del 2024).

    Il richiamo all’art. 21 della legge n. 232/1990 contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola maggiorazione pensionistica e non restringe il riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Né può essere rilevante la modifica dell’ambito di applicazione della norma apportato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, in quanto tale disposizione richiama espressamente l’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che ha modificato l’art. 6 bis del D.P.R. n. 387 del 1987, ma nella sola parte in cui disciplina il calcolo della pensione prevedendo la relativa maggiorazione: si tratta di una norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. n. 42 del 2024).

    La disposizione non incide sul diritto ai sei scatti per la liquidazione del trattamento di fine servizio, poiché il richiamo all’art. 21 della legge n. 232/1990 concerne esclusivamente il calcolo della pensione.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Ai sensi dell’artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., per evidenti esigenze di economia dei mezzi giuridici e di sinteticità degli atti, le ragioni dell’accoglimento possono qui indicarsi mediante il richiamo delle più recenti pronunce favorevoli de eadem re rese dal Giudice amministrativo: Consiglio di Stato, sez. II, sentenze, tra le altre, 20 marzo 2023, n. 2826, 23 marzo 2023, nn. 2982, 18 dicembre 2023, nn. 10523, 10938 e 10916; da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636; Consiglio di giustizia amm.va per la Regione siciliana 9 marzo 2023, n. 209; di questo Tribunale, da ultimo, sentenze 27 marzo 2024, n. 436 e 16 gennaio 2024, n. 42.

    Il TAR può motivare sinteticamente l’accoglimento richiamando pronunce precedenti rese su controversie analoghe.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

    Sugli importi dovuti per la riliquidazione spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

    Gli interessi legali spettano senza cumularsi con la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il personale delle Forze di polizia in possesso di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio effettivo ha diritto al computo dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del trattamento di fine servizio anche se collocato in quiescenza a domanda.
  • Il diritto al riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio non è subordinato al fatto che il beneficio sia richiesto contestualmente al collocamento a riposo; il termine previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale.
  • Ai fini della prescrizione del credito relativo al beneficio, il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’effetto interruttivo del riconoscimento del debito con il pagamento rateale.
  • Il riconoscimento del beneficio e la riliquidazione delle somme comportano il pagamento degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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