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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27297/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Asaro impugnava la conferma della condanna per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), deducendo errata applicazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che la sospensione disciplinare di tre mesi (14/05/2015-14/08/2015) non poteva essere valutata con formule di stile, che le attività contestate erano state svolte o concluse precedentemente alla sospensione o non erano state effettivamente eseguite nel periodo sospensivo (es. mancato deposito telematico delle dichiarazioni IVA 2014) e che la fattura del 14/09/2015 si riferiva a prestazioni svolte prima della sospensione e soltanto contabilizzate dopo per tutelare il cliente.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le corti di merito, in particolare la Corte d'appello di Palermo, avessero fondatamente ricavato la prosecuzione dell'attività nel periodo di sospensione sulla base di elementi convergenti: dichiarazioni testimoniali dei clienti, fatture e ricevute di bonifico (tra cui una ricevuta del 27/05/2015 e una fattura del 14/09/2015 che documentava mensilità di consulenza riferite a maggio-settembre 2015). La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 348 c.p. si applica anche in caso di sospensione disciplinare e anche quando gli atti non sono di per sé esclusivi di una professione, purché l'azione sia continuativa e crei l'apparenza di esercizio regolare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Il reato di esercizio abusivo della professione può sussistere anche quando l'autore, pur sospeso disciplinarmente, compia atti non riservati esclusivamente alla professione, se tali atti sono svolti in modo continuativo e creano l'apparenza di esercizio professionale regolare.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (e successive proroghe)

    Disciplina le modalità di svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con procedure speciali (richiamata per motivi procedurali nel trattamento dell'odierno procedimento).

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011; Sez. 6, n. 46963 del 03/11/2021; Sez. 6, n. 4456 del 16/10/2018; Sez. 6, n. 18745 del 21/01/2014)

    La Corte ha richiamato precedenti che confermano l'applicabilità dell'art. 348 c.p. anche in caso di sospensione e l'ammissibilità della condotta contestata quando atti plurimi e continuativi determinano l'apparenza esteriore di esercizio professionale, con conseguente affidamento della clientela.

Massime di principio

  • La sospensione disciplinare temporanea non esclude automaticamente la responsabilità penale: è penalmente rilevante la condotta che, nel suo svolgersi continuativo o coordinato, crea l'apparenza di esercizio professionale regolare.
  • Elementi probatori come testimonianze di clienti, fatture e ricevute di bonifico che riferiscono prestazioni pagate o eseguite nel periodo di sospensione sono decisivi per ricostruire la prosecuzione dell'attività.
  • La mera anteriore esperienza professionale o il fatto che alcune operazioni siano state materialmente concluse prima della sospensione non escludono la responsabilità se vi sono atti connessi svolti durante la sospensione o documentazione che copre il periodo sospensivo.
  • La tempistica di emissione della fattura o della ricevuta non è automaticamente determinante: va valutato il contenuto (periodo di riferimento delle prestazioni) e le modalità della prestazione effettivamente svolta.
  • Per difendersi efficacemente, il professionista sospeso deve dimostrare con prove documentali e comunicazioni chiare ai clienti la cessazione totale di qualsiasi attività professionale durante il periodo di sospensione e evitare qualsiasi comportamento che possa indurre in errore la clientela.

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