Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40633/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Con il primo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute in una denuncia-querela da lui spontaneamente presentata e acquisita in giudizio con il consenso del difensore. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze, ma la doglianza è stata ritenuta non ammissibile perché attinente a una valutazione discrezionale di merito. Non emergono ulteriori dettagli fattuali sulla condotta distrattiva o documentale oltre alla conferma della condanna per tali reati fallimentari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non spiegava la decisività degli elementi di prova ricavati dal contenuto dell'atto indicato come inutilizzabile, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di allegare la decisività del vizio dedotto. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito, sottratta al controllo di legittimità se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica; nel caso concreto la motivazione era stata reputata sufficiente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente attraverso il tema della valutazione della prova; il testo non sviluppa specifiche regole applicative ulteriori.

Massime di principio

  • La deduzione di inutilizzabilità di un atto o di dichiarazioni può essere dichiarata generica se non è accompagnata dalla specifica indicazione della decisività degli elementi di prova che se ne sarebbero tratti.
  • Le censure sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti investono valutazioni discrezionali di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo che la motivazione sia mancante, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Quando il giudice di merito giustifica l'equivalenza tra circostanze richiamando l'adeguatezza della pena in concreto, la motivazione è sufficiente se non risulta frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.