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Sentenza

Sentenza del 15/04/2021 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Indagini finanziarie - Presunzione circa la natura di ricavi dei movimenti bancari - Onere della prova - A carico del contribuente - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013 fondati su indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza: l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi mediante l'analisi di versamenti e prelevamenti sui conti correnti personali dei soci, ritenendoli riconducibili alla società. La società ha dedotto: violazione del principio di unicità dell'azione accertativa (perché erano stati emessi avvisi successivi con elementi emersi da indagini in corso), carenza di motivazione circa la diversità dei nuovi ricavi rispetto a quelli già accertati, mancato riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti, illegittimità della presunzione di riferibilità alle operazioni dei soci, e ha fornito giustificazioni generiche per i movimenti bancari.

La decisione

Il giudice d'appello ha rilevato la mancata motivazione della sentenza di primo grado su due profili e ha riesaminato tali questioni. Ha ritenuto infondate le doglianze sull'unicità dell'azione accertativa e sulla motivazione degli avvisi, non riscontrando un divieto normativo a che l'Amministrazione emetta atti parziali né carenza motivazionale negli avvisi impugnati. Quanto al merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (in particolare Cass. n.15161/2020 e altre) che attribuisce rilevanza alle indagini bancarie e sancisce una presunzione relativa ex art.32 DPR 600/1973 sulla natura reddituale di versamenti e prelevamenti; tale presunzione è superabile solo con prova concreta del contribuente che dimostri la registrazione in contabilità dei versamenti o che i prelevamenti siano stati effettivamente destinati a pagamenti di terzi (concrete giustificazioni dei costi). Nel caso concreto la società non ha fornito prove idonee e specifiche; le giustificazioni generiche sono state ritenute insufficienti. La dedotta applicabilità della normativa successivamente modificata (soglie di 1.000€/giorno e 5.000€/mese) è stata esclusa per non retroattività. Appello respinto; società condannata al pagamento delle spese di gravame per €5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 DPR 600/1973

    art. 32, d.P.R. n. 600/1973

    Costituisce presunzione relativa circa la natura di ricavi dei versamenti e dei prelevamenti su conti correnti; sposta l'onere della prova sul contribuente, che deve fornire prove concrete (registrazioni contabili, prove di pagamenti a beneficiari) per superarla.

  • art. 43 comma III DPR 600/1973

    art. 43, comma III, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla parte con riguardo al principio di unicità dell'azione accertativa; il giudice ha ritenuto però che non sussista un divieto normativo che impedisca emettere atti parziali quando l'Amministrazione inizi accertamenti.

  • art. 57 comma IV DPR 633/1972

    art. 57, comma IV, d.P.R. n. 633/1972

    Invokevole sul tema dell'unicità dell'accertamento IVA; la Corte ha ritenuto che gli avvisi successivi potessero fondarsi su emergenze investigative sopravvenute e che la motivazione fosse presente.

  • art. 7‑quater d.l. n. 193/2006 conv. con modif. in l. n. 225/2016

    art. 7‑quater (modifica art. 32): soglie di 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili

    La modifica introdusse criteri soglia per l'utilizzo degli estratti conto; tuttavia è norma sostanziale non interpretativa e quindi non applicabile retroattivamente agli accertamenti non definiti.

  • Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 15161/2020

    Cass. Civ. Sez. V, n. 15161/2020

    Conferma che l'art. 32 fonda una presunzione relativa sui movimenti bancari e che l'onere di dimostrare costi deducibili o giustificazioni concrete grava sul contribuente; le prove devono essere concrete e non generiche.

  • Cass. Civ., Sez. V, n. 9002/2014 (e precedenti: 20199/10; 15217/12; 12625/12; 16575/13)

    Cass. Civ. n. 9002/2014 e altri precedenti

    Consente di estendere le indagini bancarie anche ai conti intestati a soci/familiari quando esistono elementi indiziari di pertinenza alla società; una volta dimostrata la pertinenza, spetta al contribuente dimostrare l'estraneità delle singole operazioni.

  • Corte Cost., sent. n. 225/2005

    Sottolinea la necessità di tener conto dei costi nell'accertamento del reddito d'impresa, ma non esclude che l'onere della prova dei costi concreti resti a carico del contribuente.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie consentono di considerare, entro limiti di ragionevolezza, anche i conti intestati a soci o familiari quando vi siano elementi indiziari di riferimento alla società; in presenza di compagine ristretta la presunzione di riferibilità si rafforza.
  • L'art. 32 DPR 600/1973 instaura una presunzione relativa che attribuisce all'Amministrazione la possibilità di valutare versamenti e prelevamenti come ricavi, ma la presunzione è superabile solo con prove concrete e documentate fornite dal contribuente.
  • L'onere di provare che i movimenti bancari non costituiscano ricavi (es. dimostrazione di costi, registrazioni contabili, pagamenti a beneficiari) grava sul contribuente; giustificazioni generiche o affermazioni di equità non sono sufficienti.
  • Le modifiche normative intervenute successivamente (es. soglie previste dall'art. 7‑quater) non si applicano retroattivamente agli accertamenti già iniziati o non definiti; occorre verificare la data di definitività dell'accertamento.
  • Il principio invocato di 'unicità dell'azione accertativa' non impedisce di per sé la emissione di atti parziali da parte dell'Amministrazione, salvo diversa previsione normativa espressa; la tempestività e la motivazione degli avvisi restano elementi essenziali da valutare.
  • Per minimizzare il rischio di rettifiche: conservare documentazione analitica per ogni versamento/prelevamento significativo, registrare tempestivamente i movimenti in contabilità, indicare beneficiari dei prelevamenti e collegare ogni movimento a documenti probatori (ricevute, fatture, contratti).

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