Sentenza del 15/04/2021 n. 281 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul rimborso dell'IVA assolta a monte da una società in relazione a prestazioni di servizi di telecomunicazione prestate all'interno del territorio dell'Unione. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Determinazione del luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione - Roaming di cittadini di paesi terzi sulle reti di comunicazione mobile all'interno dell'Unione europea - Articolo 59 bis, primo comma, lettera b) - Possibilità per gli Stati membri di spostare nel proprio territorio il luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La -X***- ha chiesto il rimborso dell'IVA addebitata dall'operatore di rete austriaco sui corrispettivi per l'accesso alla rete (diritti d'uso maggiorati dell'IVA) relativi a servizi di roaming forniti ai suoi clienti sudcoreani che temporaneamente hanno utilizzato la rete mobile in Austria. L'Ufficio delle imposte austriaco ha negato il rimborso ritenendo che, in virtù del regolamento nazionale fondato sull'articolo 59 bis della direttiva IVA, il luogo delle prestazioni doveva essere considerato in Austria e quindi le operazioni erano imponibili in Austria, mentre la ricorrente sosteneva il contrario.
La decisione
La Corte di Giustizia (Quinta Sezione) ha interpretato l'articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE nel senso che i servizi di roaming forniti da un operatore stabilito in un paese terzo ai suoi clienti anch'essi stabiliti in detto paese terzo che temporaneamente utilizzano la rete mobile di uno Stato membro costituiscono un'effettiva utilizzazione e fruizione nel territorio di quello Stato membro. Di conseguenza lo Stato membro può considerare il luogo delle prestazioni come situato nel proprio territorio quando l'esercizio di tale facoltà abbia l'effetto di prevenire la non imposizione di tali servizi all'interno dell'Unione. La Corte ha inoltre precisato che, per valutare l'esistenza di non imposizione o doppia imposizione, lo Stato membro non deve tener conto del trattamento fiscale applicato nel paese terzo (salvo accordi internazionali). In pratica, l'interpretazione resa legittima l'applicazione da parte dell'Austria della regola nazionale che sposta il luogo della prestazione in Austria e quindi legittima il diniego del rimborso IVA richiesto dalla -X***-. Il vincitore principale nella controversia è quindi l'autorità fiscale resistente.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 59 bis, primo comma, lettera b)
articolo 59 bis, primo comma, lettera b)
Consente agli Stati membri di considerare come situato nel loro territorio il luogo delle prestazioni per servizi il cui luogo sarebbe, in linea di principio, al di fuori dell'UE quando vi è effettiva utilizzazione e fruizione nel loro territorio, purché l'esercizio della facoltà prevenga non imposizione, doppia imposizione o distorsione di concorrenza.
Direttiva 2006/112/CE, art. 59 e art. 59 ter
articolo 59; articolo 59 ter
L'art.59 stabilisce il luogo di prestazione per taluni servizi a non soggetti passivi fuori UE; l'art.59 ter obbligava gli Stati membri ad applicare l'art.59 bis(b) in specifici casi (servizi di telecomunicazione forniti da soggetti stabiliti fuori UE).
Direttiva 2006/112/CE, art. 24, par. 2
Definizione dei servizi di telecomunicazione rilevanti per l'applicazione delle regole sul luogo di prestazione.
Direttiva 2006/112/CE, considerando 22
Sottolinea la volontà di tassare i servizi di telecomunicazione il cui consumo avviene nell'UE per evitare distorsioni della concorrenza; supporta l'interpretazione che i servizi consumati nell'UE possano essere tassati lì.
UStG (Umsatzsteuergesetz) austriaco, art. 3 bis (estratti)
articolo 3 bis (paragrafi rilevanti)
Prevede regole nazionali sul luogo delle prestazioni e delega al Ministro delle Finanze la possibilità di spostare il luogo delle prestazioni per prevenire doppia imposizione o non imposizione (base del regolamento austriaco impugnato).
Regolamento austriaco sulla 'Verlagerung' (spostamento del luogo delle prestazioni)
Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Verlagerung...
Implementa in diritto nazionale la facoltà di considerare servizi di telecomunicazione utilizzati in Austria come effettuati in Austria anche se, secondo regole generali, il luogo sarebbe fuori UE.
Regolamento austriaco sul rimborso IVA alle imprese straniere
Verordnung ... in materia di rimborso
Stabilisce la procedura semplificata di rimborso per imprese non stabilite in Austria e le condizioni nelle quali il rimborso è concesso o escluso.
Massime di principio
- I servizi di roaming forniti da un operatore stabilito in un paese terzo ai suoi clienti stabiliti in quel paese che temporaneamente utilizzano la rete di uno Stato membro costituiscono 'effettiva utilizzazione e fruizione' nello Stato membro ospitante.
- Uno Stato membro può spostare il luogo delle prestazioni nel proprio territorio (rendendo il servizio imponibile nello Stato membro) quando ciò evita la non imposizione entro l'Unione; la verifica si compie senza tener conto, di regola, del regime fiscale del paese terzo.
- La temporaneità del soggiorno dell'utente finale nello Stato membro non impedisce lo spostamento del luogo di prestazione se sussiste l'effettiva utilizzazione/fruizione nella rete nazionale.
- Per valutare doppia imposizione o non imposizione si guarda al sistema fiscale e all'imposizione intra-UE, non alla mera esistenza di una tassazione analoga nel paese terzo, salvo esistenza di un accordo internazionale che disponga diversamente.
- I servizi di roaming sono operazioni distinte e identificabili (tariffe e fatturazione separate): possono quindi essere considerati singole prestazioni imponibili nel luogo di effettiva fruizione.
- Per gli operatori non UE che chiedono rimborsi, la rilevanza è stabilire se lo Stato membro ha legittimamente spostato il luogo di prestazione; se sì, il rimborso dell'IVA interna può essere escluso.
- Gli Stati membri che intendono esercitare la facoltà prevista dall'art.59 bis devono assicurarsi che lo spostamento persegua l'obiettivo dichiarato (prevenire non imposizione/doppia imposizione/distorsioni) e che la normativa nazionale sia proporzionata e conforme alla direttiva.
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