Sentenza del 15/04/2021 n. 496 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - ricorso - mancata procura alle liti - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialel'atto di appello è stato dichiarato inammissibile per mancanza della procura alle liti sul relativo atto introduttivo del giudizio tributario; non è stata ritenuta sufficiente la mera affermazione che la procura fosse presente nei fascicoli del procedimento civile, né lo stato di conservazione carente della cancelleria civile ha potuto supplire all'assenza del documento nel fascicolo tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
appello incidentale proposto in sede di "giudizio di riassunzione" dopo che la controversia era stata radicata davanti al giudice civile; sull'atto di appello mancava la procura alle liti sottoscritta dal contribuente. L'avvocato del contribuente sosteneva che la procura fosse stata allegata agli atti del giudizio civile, ma tale documento non è stato reperito a causa dello stato fatiscente della cancelleria del giudizio civile, con conseguente smarrimento o distruzione della documentazione.
Norme richiamate
procura alle liti (norme processuali civili e tributarie)
la procura alle liti è requisito formale imprescindibile per la validità dell'atto di impugnazione; la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'atto, salvo che l'atto non sia sottoscritto direttamente dal difensore munito di apposita procura valida e presente nel fascicolo in cui si propone l'impugnazione.
principio della immediata disponibilità del documento di rappresentanza
il documento di conferimento della rappresentanza deve essere prodotto o risultare dal fascicolo in cui si deduce la qualità del difensore; non è sufficiente richiamare la presenza della procura in altri procedimenti o fascicoli diversi senza fornirne prova nel processo in cui si impugna.
onere probatorio dell'avvocato/ricorrente
sull'avvocato/ricorrente grava l'onere di dimostrare la legittimazione a stare in giudizio (ossia la procura); l'eventuale smarrimento o distruzione di documenti custoditi da terzi (es. cancelleria civile) non esonera tale onere se non integrabile mediante produzione o altre prove idonee.
Massime di principio
- La procura alle liti è un requisito formale essenziale per la validità dell'atto di impugnazione: va sempre verificata e prodotta nel fascicolo in cui si propone l'appello.
- La semplice affermazione che la procura esista in altri fascicoli o procedimenti non supplisce all'obbligo di produzione nel procedimento in cui si impugna; occorre portarne prova specifica.
- In caso di smarrimento di documenti custoditi da terzi (cancellerie, ecc.), il ricorrente deve attivare tempestivamente rimedi probatori (esibizione, certificazioni, copie conformi, dichiarazioni sostitutive nei limiti consentiti) oppure depositare nuova procura sottoscritta dal cliente.
- La mancanza di procura alle liti espone l'atto all'inammissibilità: prima di proporre impugnazioni, gli avvocati devono verificare concretamente la presenza e la validità della procura nel fascicolo relativo.
- Se si rischia la perdita del diritto per termini processuali, valutare la proposizione di nuova istanza con procura correttamente sottoscritta o, se possibile, eccezioni procedurali idonee a ottenere il tempo necessario per reperire la documentazione.
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