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Sentenza

Sentenza del 15/04/2021 n. 297 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Finanza locale -ICI - omessa denuncia - accertamento - notificazione - quinto anno successivo -anno di presentazione - fattispecie. Finanza locale - ICI - DOCFA - classamento - retroattività - errori materiali - riconoscimentoda parte dell'Ufficio - ammissibilità - fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamenti ICI per omessa denuncia relativi alle annualità 2006-2010 basati su un classamento catastale (D/2) attribuito in occasione di una variazione del 1992; la società contestava la tardività dell'accertamento per il 2006, l'insussistenza del presupposto impositivo (sosteneva che l'immobile D/2 non è mai esistito essendo in realtà giardino pertinenziale con piscina) e chiedeva che la DOCFA da essa presentata (accettata dall'Ufficio) operasse retroattivamente per eliminare il classamento oneroso.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello della società sui principali profili: ha ritenuto legittima la notifica dell'accertamento per il 2006 (notificata il 17/04/2012) perché il termine di decadenza per accertamenti per omessa dichiarazione è il 31/12 del quinto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata; ha confermato la debenza dell'ICI basandosi sulla rendita catastale risultante dagli atti e sul fatto che il classamento non era stato tempestivamente impugnato dall'interessato; ha inoltre stabilito che la DOCFA presentata dalla parte e accettata dall'Ufficio non può operare retroattivamente salvo che si tratti di correzione di un errore materiale riconosciuto d'ufficio o di variazione della consistenza/destinazione denunciata dal contribuente con decorrenza dalla data di denuncia, circostanze non ricorrenti nella fattispecie. Tuttavia la Commissione ha annullato le sanzioni applicate, ritenendo assente la volontà elusiva o una colpa tale da giustificarle. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006 (art.1, comma 161)

    art.1, c.161 L. n. 296/2006

    Fissa il dies a quo e il termine decadenziale per gli avvisi di accertamento in caso di omessa dichiarazione: l'avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art.5, comma 2)

    art.5, c.2, D.Lgs. n. 504/1992

    Stabilisce che la base imponibile per i fabbricati è determinata sulla rendita risultante in catasto: l'Amministrazione è tenuta a prendere a riferimento la rendita catastale iscritta negli atti per determinare l'imposta.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art.5)

    Disciplina le sanzioni tributarie: la Commissione ha escluso l'applicazione delle sanzioni valutando assente la volontà elusiva e una colpa idonea a giustificarle.

  • Legge n. 342/2000 (art.74, comma 3)

    Attribuisce al contribuente la possibilità di contestare rendite attribuite prima del 1/1/2000 impugnando il primo atto impositivo di cui sia venuto a conoscenza; rilevante per la facoltà di impugnazione in presenza di rendite storiche.

Massime di principio

  • Termine per accertamento in caso di omessa dichiarazione: l'avviso deve essere notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi per l'anno d'imposta 2006, dichiarazione entro il 31/12/2007 -> accertamento possibile fino al 31/12/2012).
  • L'Amministrazione deve basare l'imposizione sulla rendita catastale risultante negli atti; il contribuente che non impugna tempestivamente il classamento potrebbe trovarsi vincolato alla rendita risultante in catasto.
  • Le variazioni catastali ottenute tramite DOCFA presentata dal contribuente e accettata dall'Ufficio non operano retroattivamente, se non quando si tratti di correzioni di errori materiali riconosciuti espressamente dall'Ufficio o di variazioni che riflettono modifiche della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dal contribuente (in tal caso la decorrenza può essere dalla data di denuncia).
  • La presentazione tardiva di una DOCFA da parte del contribuente non equivale a un provvedimento di autotutela dell'Ufficio che giustifichi decorrenza retroattiva: è necessario un riconoscimento esplicito dell'errore materiale da parte dell'Amministrazione.
  • Il contribuente dovrebbe verificare le visure storiche catastali e l'esito delle denunce di variazione per evitare di perdere la possibilità di impugnare classamenti onerosi; in presenza di rendite anteriori al 2000 valutare l'impugnazione del primo atto impositivo conosciuto ai sensi dell'art.74 c.3 L.342/2000.
  • Sanzioni: in presenza di mancanza di dolo o colpa grave (assenza di volontà elusiva e limitata negligenza), è possibile ottenere l'annullamento delle sanzioni anche se l'imposta viene riconosciuta dovuta.

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