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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35929/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimessione del procedimento ad altro giudice ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 cod. proc. pen., sostenendo l'esistenza di una "grave situazione locale" e di pregiudizio dell'ufficio giudiziario di Ascoli Piceno. L'imputato denunciava discriminazione e inimicizia, richiamando: (i) un'ordinanza che gli aveva inibito la presenza in udienza per presunta pericolosità; (ii) l'annullamento di una precedente sentenza del Tribunale da parte della Corte d'appello di Ancona; (iii) dichiarazioni del teste Eduardo Chiarello che avrebbero indicato volontà di "incastrarlo"; (iv) conversazioni intercettate e trascritte che, secondo la difesa, dimostrerebbero condizionamenti e preconcetti locali nei confronti dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile. Ha ritenuto che la documentazione prodotta non dimostrasse la "grave situazione locale" richiesta dall'art. 45 cod. proc. pen.: i fatti richiamati (provvedimenti processuali reiterati, nullità per mancata motivazione su misure di sicurezza, dichiarazioni di teste e conversazioni con le forze dell'ordine) non provavano un condizionamento dell'ufficio giudiziario né una concreta perdita di imparzialità del Tribunale. La Corte ha sottolineato che l'annullamento operato dalla Corte d'appello attesta un vizio di violazione di norma processuale, non un preconcetto del giudice. Sulla base della giurisprudenza, la mera avversione o provvedimenti reiterati non bastano. Pur confermando che la declaratoria di inammissibilità normalmente non comporta condanna alle spese del procedimento, la Corte, rilevando la genericità e profili di colpa nella domanda, ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. pen.

    Presupposto per la rimessione: esistenza di una "grave situazione locale" esterna al processo, di tale abnormità da compromettere concretamente l'imparzialità dell'ufficio giudiziario o la libertà di determinazione dei partecipanti.

  • art. 46 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura e le condizioni per la rimessione del processo; l'istanza può essere proposta anche direttamente dall'imputato.

  • art. 47 cod. proc. pen.

    Segue le norme sulla rimessione: competenze e conseguenze procedurali collegate alla ricusazione/rimessione.

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Regola la designazione del nuovo giudice a cui rimandare il procedimento.

  • art. 146-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.

    Consente la partecipazione dell'imputato in videoconferenza per esigenze di sicurezza; deve però essere espressamente motivate e specificate le esigenze che giustificano tale misura.

  • art. 48, comma 6, cod. proc. pen.

    Non prevede espressamente la condanna alle spese in caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione; la giurisprudenza ha interpretato che tale declaratoria non comporta automaticamente condanna alle spese del procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle spese processuali: la Corte ha ritenuto non integrabile automaticamente per giustificare condanne alle spese quando l'art. 48, comma 6, nulla prevede.

  • Art. 613 cod. proc. pen.

    Regole sul ricorso per cassazione (rilevato per distinzione procedurale rispetto alla rimessione che può essere proposta dall'imputato).

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 (Ierbulla)

    «fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui il processo si svolge) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo...»

    La definizione giurisprudenziale evidenzia il rigore probatorio richiesto: occorre dimostrare fatti esterni, rilevanti e penetranti al punto da compromettere l'ufficio giudiziario.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018 (Boccalatte)

    Esempio di esclusione della rimessione quando i fatti denunciati riguardano provvedimenti o comportamenti in altri procedimenti o del pubblico ministero, senza dimostrare una situazione locale tale da compromettere l'ufficio giudiziario.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024 (C.) e Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023 (Testiera)

    Confermano il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, di regola, non comporta condanna alle spese del procedimento incidentale.

Massime di principio

  • Per ottenere la rimessione ex art. 45 è necessario provare una "grave situazione locale" esterna al processo che renda oggettivamente a rischio l'imparzialità dell'ufficio giudiziario; mere antipatie o provvedimenti processuali reiterati non sono sufficienti.
  • La nullità di un provvedimento o l'annullamento di una sentenza per vizi processuali non costituiscono, di per sé, prova di pregiudizio o inimicizia del giudice.
  • Dichiarazioni di terzi (testimoni) o conversazioni con la polizia devono essere collegate in modo chiaro e specifico all'ufficio giudiziario o al comportamento dei giudici per rilevare la sussistenza di condizionamenti locali.
  • Le misure di sicurezza processuale (es. videoconferenza ex art. 146-bis disp. att.) possono essere legittime se adeguatamente motivate; la reiterazione della stessa misura può essere compatibile se correttamente motivata dopo la correzione di vizi formali.
  • La domanda di rimessione richiede un'esposizione concreta, puntuale e documentata dei fatti esterni che incidono sull'imparzialità; argomentazioni generiche o indizi vaghi rischiano l'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità normalmente non comporta condanna alle spese del procedimento incidentale, ma il giudice può irrogare sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) se rileva profili di colpa o manifesta genericità della domanda.

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