Cassazione Penale, Sentenza n. 30734/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Morano: 1) nullità per omessa/rimessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (ritenuta non correttamente eseguita nei termini e senza espressa rinotifica all'imputato); 2) travisamento della prova e mancato riconoscimento della legittima difesa (sosteneva di aver temuto aggressione dal Solimando e che l'uso della zappa potesse rientrare negli strumenti di lavoro). Solimando: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (sosteneva di essere stato precedentemente aggredito dal Morano e aver reagito in stato d'ira anche se non immediatamente); 2) vizio di motivazione rispetto all'esclusione della provocazione (la reazione sarebbe stata collegata ad un accumulo di comportamenti ingiusti e comunque avvenuta lo stesso giorno dell'aggressione subita).
La decisione
Il ricorso di Morano è stato dichiarato inammissibile: i vizi dedotti sulla notifica sono stati ritenuti generici o tardivi, la contestata notifica è risultata eseguita e/o la nullità avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente; il motivo sulla legittima difesa è stato ritenuto non specifico e incapace di confutare la motivazione di merito. Morano è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stato condannato a rifondere le spese richieste da Solimando, perché le sue conclusioni sono state depositate tardivamente. Il ricorso di Francesco Solimando è stato ritenuto fondato nella parte relativa alla mancata valutazione della provocazione: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Solimando e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno (per riesaminare la questione della provocazione), rimanendo assorbite altre censure.
Norme richiamate
regola la possibilità di depositare requisitoria/conclusioni scritte per il pubblico ministero e per le parti; la Corte ha rilevato che le conclusioni della parte civile tardive non sono state prese in considerazione
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
limiti di impugnazione in cassazione richiamati per la formulazione dei motivi; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
termine a comparire di venti giorni per la vocatio in ius: la Corte ha richiamato che la rinnovazione della citazione riguardava solo l'imputato nella qualità di imputato (diversa la citazione quale parte civile tramite difensore)
art. 100, comma 5, cod. proc. pen.
consente la notifica della citazione quale parte civile presso il difensore: la Corte ha distinto la notifica come imputato (da rinnovare) dalla notifica come parte civile (rituale se eseguita presso il difensore)
nullità assoluta della citazione: la Corte sottolinea che tale nullità sussiste solo se la citazione è omessa o inidonea ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto; qui la notifica è risultata idonea
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
prevede l'obbligo di eccepire tempestivamente nullità di regime intermedio: la Corte ha ritenuto che il difensore non abbia sollevato l'eccezione in udienza e quindi la questione è stata dedotta tardivamente
previene l'obbligo di condanna per ricorso manifestamente infondato o inammissibile: usato per condannare Morano alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
richiamati a proposito dei limiti di cognizione della Cassazione sui motivi di merito e sull'ambito di riforma dell'appello per reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha comunque deciso per l'annullamento con rinvio in relazione alla specifica omessa valutazione della provocazione
Massime di principio
- Sulla notifica in appello: se la citazione è stata effettivamente ricevuta dall'imputato (anche tramite convivente) o notificata al difensore come parte civile, la nullità per mancata osservanza del termine a comparire può essere di grado intermedio e va eccepita tempestivamente in udienza; dedurla per la prima volta in cassazione è generalmente inammissibile
- Sull'attenuante della provocazione: lo "stato d'ira" può perdurare nel tempo e la reazione non deve essere necessariamente immediata; la provocazione può essere riconosciuta anche quando la reazione esplode dopo un intervallo, specie se collegata ad un accumulo di comportamenti ingiusti o se gli eventi si svolgono nello stesso arco temporale
- Sulla legittima difesa: il giudice di merito deve motivare confrontando le testimonianze e le circostanze obiettive; il ricorso per cassazione che lamenta travisamento della prova deve indicare con precisione quali elementi di fatto sarebbero stati valutati erroneamente e perché
- Sulle conclusioni della parte civile e del PM: atti o conclusioni depositate oltre i termini previsti possono essere disattesi; la tempestività formale è rilevante per la loro valutazione in sede di cassazione
- Sull'esito della cassazione: la Corte può annullare solo in parte (limitatamente a omessi accertamenti di diritto) e disporre il rinvio per nuovo esame; non sempre l'annullamento comporta l'assoluta revisione di tutte le statuizioni di merito
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