Cassazione Penale, Sentenza n. 23622/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro per presunta violazione dell'art. 179 cod. proc. pen., dedotta con unico motivo: omessa o irregolare notifica del decreto di citazione per l'udienza del 9 marzo 2023, in quanto il decreto sarebbe stato notificato in contrada Torre di Mezzo anziché nell'indirizzo di residenza anagrafica Via Panni 23, dove il ricorrente risulterebbe residente con la compagna e il figlio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché dagli atti risulta che il ricorrente aveva dichiarato domicilio in contrada Torre di Mezzo ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., dove erano state eseguite le notifiche e dove egli aveva anche scontato la detenzione domiciliare. La relata di notifica attestava la consegna alla madre, indicata come "persona di famiglia convivente": la giurisprudenza ritiene che la convivenza attestata nella relata prevalga sulle risultanze anagrafiche confliggenti e che l'assenza della convivenza debba essere dimostrata in modo rigoroso. Il certificato anagrafico prodotto (1/12/2021) risultava antecedente alla data della notifica (4/10/2022) e quindi non sufficiente a dimostrare la mancata convivenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente in rapporto alla validità della notifica del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato in presenza di valida relata attestante la consegna a convivente e di domicilio dichiarato dall'imputato
Riferimento alla dichiarazione di domicilio: il ricorrente aveva dichiarato domicilio in contrada Torre di Mezzo e ciò giustifica la regolarità delle notifiche eseguite in quel luogo
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norme sul trattamento del procedimento in camera di consiglio con le modalità previste per le udienze in epoca di misure emergenziali; richiamate per la modalità di trattazione dell'odierna udienza
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017; Sez. 3, n. 3959 del 21/09/2021)
Principio consolidato secondo cui la convivenza attestata nella relata di notifica prevale sulle risultanze anagrafiche discordanti; l'assenza di convivenza deve essere dimostrata in modo rigoroso, specialmente in presenza di stretti legami familiari
Massime di principio
- La relata di notifica che attesta la consegna dell'atto a un convivente prevale, ai fini della validità della notifica, su certificazioni anagrafiche discordanti, salvo prova rigorosa della mancata convivenza
- La dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. configura un luogo valido per le notifiche e rafforza la regolarità degli atti notificati in quel domicilio
- Per contestare l'efficacia di una notifica eseguita a mani di un familiare convivente è necessario fornire prove concrete e tempestive dell'assenza di convivenza; un certificato anagrafico antecedente alla notifica difficilmente è decisivo
- Se la difesa non dimostra in modo rigoroso l'irregolarità della notifica, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616
- In presenza di notifiche firmate da conviventi e di domiciliazione dichiarata, è prudente per la difesa raccogliere elementi probatori diretti (es. attestazioni aggiornate, dichiarazioni sostitutive, documenti sull'effettiva intolleranza di coabitazione) prima di proporre impugnazioni basate su residenze anagrafiche
- Le contestazioni formali sulla notifica devono essere esperite con tempestività e con elementi probatori più solidi della semplice discrepanza tra anagrafe e relata
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