Sentenza del 09/07/2018 n. 2882 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
condono legge 289/2002 ex art.12- condono clemenziale e non premiale- pagamento intero debito dovuto- necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa definizione agevolata non si perfeziona se, dopo il pagamento della prima rata, il contribuente omette o ritarda il pagamento delle rate successive. Il pagamento iniziale, da solo, non produce l'estinzione del debito né gli effetti del condono; resta necessario l'integrale e tempestivo adempimento dell'importo dovuto secondo il piano previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di ottenere gli effetti del condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289/2002, c.d. rottamazione delle cartelle, mediante il pagamento della sola prima rata, senza completare il versamento dell'intero importo dovuto nei termini stabiliti. La norma è stata interpretata come condono di natura clemenziale e non premiale: il beneficio non si perfeziona con un pagamento parziale, ma richiede l'integrale e tempestivo pagamento delle somme previste. Il pagamento rateale è quindi ammesso soltanto se tutte le rate vengono corrisposte esattamente e puntualmente.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo è subordinata al pagamento integrale e tempestivo dell'importo previsto. Il pagamento rateale è valido solo se tutte le rate vengono versate secondo le modalità e le scadenze stabilite; il versamento della sola prima rata non è sufficiente.
Massime di principio
- I condoni e le definizioni agevolate devono essere interpretati secondo le condizioni espressamente previste dalla legge, senza presumere che un pagamento parziale produca automaticamente l'estinzione del debito.
- Quando una norma subordina il beneficio all'integrale e tempestivo pagamento, il mancato o tardivo versamento anche di una rata può impedire il perfezionamento della definizione.
- Il pagamento della prima rata può costituire soltanto un adempimento iniziale e non necessariamente consolida il beneficio, se la legge richiede il completamento dell'intero piano di pagamento.
- Prima di aderire a una definizione agevolata è necessario verificare importi, scadenze, modalità di pagamento e conseguenze previste in caso di inadempimento.
- L'orientamento è coerente con le sentenze della Corte di cassazione n. 379/2016 e n. 26883/2016, richiamate come conferma della necessità dell'integrale pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 64 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1338 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →