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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15672/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia perché questa aveva applicato erroneamente la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. all'estorsione "consumata", ritenendo il ricorrente non punibile quando la norma non dovrebbe essere estesa ai reati espressamente elencati (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione). Il vizio dedotto è violazione di legge per errata interpretazione e applicazione dell'art. 649 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato il principio secondo cui i reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 649 cod. pen., anche se commessi senza violenza alle persone ma con la sola minaccia. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen.

    La causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. si applica ai delitti commessi con minaccia alle persone in riferimento a "ogni altro diritto contro il patrimonio" non nominativamente previsto; invece i reati espressamente elencati (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione) restano esclusi dall'area di applicazione della norma anche se commessi senza violenza alle persone, con la sola minaccia.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, Dolce, Rv. 273557 - 01

    Cita e conferma l'interpretazione secondo cui per i reati nominativamente previsti la distinzione tra minaccia e violenza non muta l'esclusione dall'art. 649; la causa di non punibilità trova applicazione solo per gli altri reati contro il patrimonio non elencati.

Massime di principio

  • L'art. 649 c.p. non può essere applicato ai reati espressamente previsti nella stessa disposizione (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione), neppure quando detti reati siano commessi con la sola minaccia e senza violenza alle persone.
  • Quando la fattispecie è una estorsione 'consumata', il giudice non può assolvere per non punibilità richiamando l'art. 649: va esclusa l'operatività della causa di non punibilità per quelle ipotesi nominate dalla norma.
  • In caso di errata applicazione della causa di non punibilità da parte del giudice di merito, la Procura può impugnare per cassazione con buon esito se dimostra la violazione di legge; la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe il controllo deve partire dalla qualificazione giuridica del reato: verificare se rientra tra quelli espressamente elencati nella norma che si invoca come causa di non punibilità; se sì, la norma non si applica.
  • La distinzione pratica tra minaccia e violenza è rilevante per alcune norme, ma non impedisce l'esclusione dall'art. 649 quando il reato è nominativamente richiamato.

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