Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01901/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, contestando: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della detenzione per uso personale; 2) l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la prima censura è inammissibile in sede di legittimità perché già esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione corretta, lineare e priva di fratture logiche; la seconda è aspecifica perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già dato conto in modo coerente delle ragioni del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione di sostanza stupefacente; nel caso deciso, la censura sull'uso personale non è stata ritenuta idonea a scalfire la motivazione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente reiterative di questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice territoriale con motivazione logica e coerente, salvo specifica critica alle ragioni della decisione.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo generico le stesse doglianze.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul trattamento sanzionatorio richiede una critica effettiva alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della pena e del diniego delle attenuanti generiche; la mera affermazione dell'eccessività della pena non è sufficiente.
  • Quando la motivazione di merito esclude l'uso personale della sostanza stupefacente con argomentazione completa e non illogica, tale accertamento non può essere efficacemente sovvertito in cassazione con una censura generica o non specificamente correlata al percorso motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.