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Ordinanza

Ordinanza n. 916/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato il decreto di destituzione dal servizio e il decreto di autotutela con cui era stata annullata la precedente proposta di sospensione disciplinare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che, accogliendo il ricorso di un appartenente alla Polizia di Stato, aveva annullato il decreto del Capo della Polizia del 31 gennaio 2025, con il quale era stata inflitta la destituzione dal servizio con decorrenza dal 24 maggio 2024 ai sensi dell'art. 7, comma 2, numeri 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, nonché il presupposto decreto del 2 dicembre 2024, adottato in autotutela, con cui era stata annullata la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 15 ottobre 2024, che aveva proposto la sospensione dal servizio per sei mesi. In appello il Ministero ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. L'appellato ha eccepito l'intempestività dell'azione, questione lasciata impregiudicata nella fase cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Campania. In questa fase, con valutazione sommaria e senza definire l'eccezione di intempestività dell'azione, ha ritenuto positivamente apprezzabili il fumus boni iuris e il periculum in mora dedotti dall'Amministrazione. È stato considerato prevalente, interinalmente, l'interesse pubblico a non consentire la prestazione del servizio di polizia da parte dell'appellato, anche in ragione della risarcibilità dell'eventuale danno derivante dalla mancata percezione degli emolumenti. Il merito dell'appello è stato fissato all'udienza pubblica del 2 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando il giudice ravvisi, con valutazione sommaria, il fumus boni iuris e il periculum in mora dedotti dall'appellante, senza definire le eccezioni pregiudiziali riservate alla decisione di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo alla riammissione in servizio di un appartenente alla Polizia di Stato, può prevalere interinalmente l'interesse pubblico a non consentire la prestazione del servizio quando il pregiudizio economico derivante dalla mancata percezione degli emolumenti risulti suscettibile di risarcimento.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare in appello sospende l'esecutività della sentenza impugnata, senza anticipare la decisione definitiva sul merito dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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