Ordinanza n. 916/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato il decreto di destituzione dal servizio e il decreto di autotutela con cui era stata annullata la precedente proposta di sospensione disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che, accogliendo il ricorso di un appartenente alla Polizia di Stato, aveva annullato il decreto del Capo della Polizia del 31 gennaio 2025, con il quale era stata inflitta la destituzione dal servizio con decorrenza dal 24 maggio 2024 ai sensi dell'art. 7, comma 2, numeri 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, nonché il presupposto decreto del 2 dicembre 2024, adottato in autotutela, con cui era stata annullata la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 15 ottobre 2024, che aveva proposto la sospensione dal servizio per sei mesi. In appello il Ministero ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. L'appellato ha eccepito l'intempestività dell'azione, questione lasciata impregiudicata nella fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Campania. In questa fase, con valutazione sommaria e senza definire l'eccezione di intempestività dell'azione, ha ritenuto positivamente apprezzabili il fumus boni iuris e il periculum in mora dedotti dall'Amministrazione. È stato considerato prevalente, interinalmente, l'interesse pubblico a non consentire la prestazione del servizio di polizia da parte dell'appellato, anche in ragione della risarcibilità dell'eventuale danno derivante dalla mancata percezione degli emolumenti. Il merito dell'appello è stato fissato all'udienza pubblica del 2 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 7, comma 2, numeri 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981
Disposizione indicata quale fondamento della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando il giudice ravvisi, con valutazione sommaria, il fumus boni iuris e il periculum in mora dedotti dall'appellante, senza definire le eccezioni pregiudiziali riservate alla decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare relativo alla riammissione in servizio di un appartenente alla Polizia di Stato, può prevalere interinalmente l'interesse pubblico a non consentire la prestazione del servizio quando il pregiudizio economico derivante dalla mancata percezione degli emolumenti risulti suscettibile di risarcimento.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare in appello sospende l'esecutività della sentenza impugnata, senza anticipare la decisione definitiva sul merito dell'appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →