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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16012/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La vicenda nasce da un mutuo ipotecario stipulato nel 2005 tra una società e un istituto di credito. In sede esecutiva, la società debitrice ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro il precetto e gli atti esecutivi con cui le veniva intimato il pagamento di una somma rilevante, deducendo che le condizioni del mutuo fossero nulle per violazione della normativa antiusura, con applicazione di interessi ultralegali e superamento del tasso soglia. Nel giudizio di merito era stata disposta una consulenza tecnica contabile, che aveva effettivamente evidenziato l'applicazione di interessi ultralegali. Tuttavia il tribunale aveva rigettato l'opposizione perché il contratto di mutuo non era stato prodotto agli atti. La corte d'appello aveva confermato tale esito, ritenendo che, pur essendo indubbia l'esistenza del mutuo, la parte opponente non avesse prodotto il contratto e quindi non fosse possibile scrutinare la legittimità delle pattuizioni. Con il ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sull'onere della prova, sostenendo che il fatto fosse emerso dalla ctu e dalla documentazione bancaria e di parte; 2) erronea declaratoria di nullità della ctu, perché il consulente poteva acquisire e utilizzare il contratto anche se non prodotto dalle parti; 3) omessa valutazione della ctu e del contratto, lamentando che i giudici di merito avrebbero dovuto disporre chiarimenti del ctu e considerare che il documento era stato trasmesso al consulente dalla banca e utilizzato nel contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della censura ritenuta fondata, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato inutilizzabile la consulenza e aveva rigettato la domanda per il solo mancato reperimento in atti del contratto, nonostante quel contratto fosse stato trasmesso al ctu dalla banca e utilizzato nell'ambito di una consulenza contabile. La Corte ha valorizzato l'art. 198 c.p.c. e il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla possibilità per il consulente, nei limiti dell'incarico e del contraddittorio, di acquisire documenti necessari anche se non prodotti dalle parti. È stata esclusa la condanna della banca per responsabilità aggravata. Le questioni di merito sull'usura e sulla debenza delle somme sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul materiale probatorio valutabile dal giudice

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato in tema di poteri del consulente tecnico e svolgimento delle operazioni peritali

  • art. 198 c.p.c.

    "Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa"

    la Corte lo interpreta nel senso che, nell'esame contabile, il consulente può acquisire i documenti necessari anche se non prodotti dalle parti, nei limiti del contraddittorio e dell'incarico; la specialità della norma consente l'esame di documenti anche relativi a fatti principali

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai chiarimenti al consulente

  • art. 198 c.p.c.

    la disposizione è letta alla luce della disciplina speciale dell'esame contabile e del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla acquisizione di documenti non prodotti

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura per nullità processuali e violazioni di norme sul procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come vizio motivazionale nei motivi di ricorso

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 91 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato dall'appellato per eccepire l'inammissibilità dell'appello

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della relazione peritale e alla menzione dei documenti esaminati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 3086/2022

    non è una norma ma è richiamata come precedente delle Sezioni Unite; la Corte lo utilizza per affermare il principio sull'acquisizione documentale nella consulenza contabile

  • art. 1763/2024

    richiamata come successiva giurisprudenza conforme sul consenso all'acquisizione di documenti non prodotti

Massime di principio

  • Nella consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c. il consulente, nei limiti del quesito e del contraddittorio, può acquisire e utilizzare documenti non prodotti in giudizio se necessari a rispondere ai quesiti, anche quando tali documenti incidano su fatti principali della controversia.
  • La nullità della consulenza non può essere dichiarata solo perché un documento rilevante non sia stato materialmente allegato alla relazione finale, se quel documento è stato acquisito e utilizzato nel corso delle operazioni peritali nel contraddittorio delle parti.
  • Quando il documento decisivo è stato trasmesso al consulente dalla parte avversa a quella normalmente onerata, non vi è violazione del principio dispositivo né ragione per escluderne l'utilizzabilità ai fini decisori.
  • Se la decisione di merito si fonda esclusivamente sulla mancata produzione in atti del contratto, senza considerare che il documento è stato esaminato in consulenza tecnica contabile, la sentenza è viziata in diritto e va cassata con rinvio.
  • Nell'esame contabile, il consenso all'acquisizione documentale deve risultare dal contraddittorio delle parti; la mera condotta dei consulenti tecnici di parte non basta, da sola, a vincolare le parti su questioni estranee alle indagini tecniche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoInadempimentoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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