Cassazione Penale, Sentenza n. 03583/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata estorsione, articolando tre motivi: (1) mancata prova dell'elemento oggettivo del reato, poiché la persona offesa aveva dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di denaro e quindi non sarebbe dimostrato il collegamento tra la violenza e una richiesta patrimoniale; (2) vizio di motivazione e valutazione probatoria, sostenendo che il Cella aveva avuto un ruolo marginale (limitandosi a condurre l'auto) e che la finalità era personale e non patrimoniale, quindi mancherebbe l'elemento soggettivo dell'estorsione; (3) errata qualificazione giuridica del fatto: avrebbe dovuto essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), in quanto azione punitiva per fini personali, senza finalità di lucro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello che aveva ricostruito il nesso tra la violenza e la pretesa patrimoniale sulla base delle dichiarazioni della persona offesa (debito verso uno dei correi per fornitura di droga), delle conversazioni telefoniche fra i correi dopo il fatto e dell'assenza di spiegazioni alternative. Ha escluso che il Cella avesse un ruolo meramente passivo, rilevando che egli aveva anche mandato in frantumi il finestrino dell'auto della vittima, condotta incompatibile con una mera azione dimostrativa. Ha poi ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la difesa non aveva dimostrato l'esistenza di una pretesa giuridicamente azionabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art.616 c.p.p.) e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente determinata di 3.000 euro, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte la applica quando il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente deve rifondere le spese.
Richiamato in relazione alla richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte osserva che per tale reato è necessario dimostrare l'esistenza di una pretesa giuridicamente azionabile, elemento non allegato né provato dalla difesa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per giustificare l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende anche quando non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione, ritenendo che il ricorso non fosse presentato in colpa, tuttavia dispone un pagamento equitativo di 3.000 euro.
Massime di principio
- La prova del nesso tra violenza e richiesta patrimoniale può emergere anche da elementi indiziari (dichiarazioni della vittima, conversazioni post factum, assenza di spiegazioni alternative) e non richiede necessariamente una richiesta di denaro verbalmente espressa al momento dell'aggressione.
- Il concorso nel reato di estorsione può ricomprendere chi concorre materialmente anche con attività apparentemente 'di supporto' (es. guida del veicolo) se è dimostrato un contributo attivo o una partecipazione consapevole; condotte materiali come il danneggiamento di un finestrino rafforzano la qualificazione come violenza idonea all'estorsione.
- Critiche generiche, non documentate o meramente assertive sul movente o sul ruolo del concorrente sono frequentemente considerate inammissibili in cassazione; è necessario proporre censure specifiche e comprovate.
- La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede la prova dell'esistenza di una pretesa giuridica esigibile: l'assenza di tale allegazione comporta il rigetto della richiesta di derubricazione.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e, facendo leva sulla giurisprudenza costituzionale, disporre un pagamento alla cassa delle ammende anche se non sussista colpa nella determinazione dell'inammissibilità, quantificandolo equitativamente.
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