Cassazione Penale, Sentenza n. 30675/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), deducendo vizi di motivazione per: 1) errata o manifestamente illogica identificazione dell'imputato quale autore della condotta appropriativa e qualifica penalistica della condotta (anziché mero inadempimento civilistico); 2) omessa motivazione sullo scostamento della pena rispetto al minimo edittale e mancata conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria, su base di presunta inaffidabilità e incapienza patrimoniale; 3) mancata considerazione, nell'aver subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento, delle condizioni economiche dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile o infondati gran parte dei motivi diretti a rimeditare i fatti e la qualificazione giuridica, ritenendo che la Corte territoriale avesse fornito motivazione logica e documentale sufficiente circa l'identificazione dell'agente e la sussistenza dell'appropriazione indebita (vincolo fiduciario e destinazione specifica del denaro). Ha altresì ritenuto infondato il rilievo sullo scostamento della sanzione dal minimo edittale. Ha invece accolto in parte il ricorso sul punto relativo alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria: la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la conversione fondandosi principalmente sul mancato risarcimento spontaneo per ritenere l'imputato inaffidabile e incapiente, è stata giudicata manifestamente illogica. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla decisione di rigetto della richiesta di conversione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appropriazione indebita: la Corte conferma che si integra quando l'agente, pur avendo solo il possesso di denaro o cose altrui per effetto di un vincolo fiduciario/mandato, conforme alla destinazione imposta, ne disponga in modo incompatibile con tale titolo per trarne profitto.
Criteri generali per la determinazione della pena: la Corte ricorda che l'art.133 non prevede la valutazione delle condizioni economiche del condannato come criterio ostativo alla conversione della pena detentiva in pecuniaria, richiamando l'orientamento di Sez. Unite n. 24476/2010.
Riguarda la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto corretta la decisione di cassazione limitata alla conversione, osservando che sull'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale il ricorrente non aveva dedotto specificamente elementi diversi rispetto ai motivi accolti.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 24476/2010 e altre pronunce della Sez. II e Sez. U.)
La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui: a) non è possibile in cassazione una rivalutazione dei fatti e delle prove che esula dai limiti del sindacato di legittimità; b) per l'integrazione dell'appropriazione indebita in caso di denaro è necessario il vincolo specifico di destinazione e la distrazione non autorizzata; c) le condizioni economiche non possono automaticamente impedire la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, salvo motivazioni adeguate.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove: i vizi di motivazione devono essere specifici e non mirare a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Per configurare l'appropriazione indebita di denaro non basta il mero mancato versamento: occorre che il denaro fosse soggetto a un vincolo fiduciario o a una destinazione specifica e che l'agente lo abbia destinato a scopi incompatibili con quel vincolo.
- La semplice mancata disponibilità o mancato risarcimento spontaneo non prova di per sé l'incapienza economica o la volontà elusiva futura; il giudice deve motivare in modo congruo se si ritiene che tali elementi ostino alla conversione della pena.
- Secondo l'orientamento consolidato (Sez. Unite n. 24476/2010) le condizioni economiche del condannato non sono un criterio automatico per negare la conversione della pena detentiva in pecuniaria: la decisione deve fondarsi su argomentazioni specifiche e non su deduzioni generiche di inaffidabilità.
- Quando si contesta la misura della pena o la sua conversione, il giudice di merito deve esporre specificamente le ragioni dello scostamento dal minimo edittale o del diniego alla conversione, evitando argomentazioni meramente assunte o tautologiche.
- Se si intende impugnare la subordinazione della sospensione condizionale a condizioni patrimoniali, è necessario dedurre e documentare nello specifico le condizioni economiche rilevanti: l'assenza di deduzioni o l'incoerenza delle stesse rende il motivo inefficace.
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