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Parere

Parere n. 119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal sig. Giovanni Luca Orlando, contro l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le Marche, e nei confronti di Emanuele Pilonero e Matteo Celenza, avverso il D.D.G. n. 1488 del 29 agosto 2022 concernente approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A007-discipline audiovisive limitatamente all’allegato 202208291405 -Graduatoria merito concorso ordinario DD499_cdcA007 Lazio per la regione Lazio.

Giustizia amministrativa202301502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.D.G. n. 1488 del 29 agosto 2022, limitatamente alla graduatoria di merito del concorso ordinario per la classe A007 – discipline audiovisive, per la regione Lazio.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, candidato al concorso ordinario indetto con D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, dopo avere superato la prova scritta e la prova pratica, non si presentava all’estrazione della traccia fissata per il 19 luglio 2022 e chiedeva successivamente il differimento della prova orale per motivi di salute. La commissione accoglieva la richiesta, fissando l’estrazione della traccia al 25 luglio 2022 e la prova orale al 26 luglio 2022. La comunicazione del rinvio veniva trasmessa all’indirizzo PEC del legale indicato nella richiesta di differimento e pubblicata sul sito istituzionale. Il candidato non si presentava neppure all’estrazione del 25 luglio 2022 e chiedeva un ulteriore rinvio, sostenendo di non essere stato informato tempestivamente dal proprio difensore. Il ricorso deduce la violazione dell’art. 4, punto 6, lett. i), e dell’art. 11, punto 7, del bando, poiché la nuova convocazione sarebbe dovuta essere inviata anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. Viene inoltre contestata la legittimità della mancata ammissione alla prova orale e della conseguente graduatoria. Era stata proposta anche istanza cautelare di sospensione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato. L’Amministrazione, pur a fronte di una richiesta di differimento tardiva, aveva riconvocato il candidato e aveva comunicato il nuovo calendario al recapito e secondo le modalità indicati nella stessa istanza, oltre a pubblicare l’avviso sul sito istituzionale. Non sussisteva quindi alcuna violazione del bando né un comportamento illegittimo dell’USR. Il Collegio afferma che i doveri di correttezza e leale collaborazione gravano non soltanto sull’Amministrazione ma anche sul privato. Il candidato che scelga di farsi rappresentare da un legale deve imputare a sé stesso gli eventuali disguidi nei rapporti tra cliente e professionista, senza poterli trasferire sull’Amministrazione, soprattutto quando quest’ultima abbia già adottato misure favorevoli e rispettose delle esigenze rappresentate. Il ricorso è pertanto respinto; l’esame dell’istanza cautelare è assorbito.

Osservazioni

Violazione dell’art. 4, punto 6, lett. i), del bando

La censura è infondata. L’Amministrazione ha utilizzato il recapito indicato nella richiesta di differimento presentata dal legale del candidato e ha inoltre pubblicato la comunicazione sul sito istituzionale. Non era tenuta a farsi carico dei disguidi intercorsi tra il candidato e il professionista da lui incaricato.

Violazione dell’art. 11, punto 7, del bando

La censura è infondata. La disposizione relativa alle comunicazioni ai candidati ammessi alla prova orale non rende illegittima la comunicazione effettuata all’indirizzo PEC indicato nella successiva richiesta di rinvio, considerando che l’Amministrazione aveva già accolto una richiesta tardiva e aveva nuovamente convocato il candidato.

Istanza cautelare

L’esame della domanda di sospensione è assorbito dalla decisione di rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, art. 4, punto 6, lett. i)

    il candidato deve indicare ... il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso

    La disposizione disciplina il recapito indicato nella domanda di partecipazione e l’obbligo del candidato di comunicare tempestivamente le variazioni dei dati.

  • D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, art. 11, punto 7

    i candidati ammessi alla prova orale ricevono ... esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso

    La disposizione disciplina le comunicazioni relative alla prova orale; nel caso concreto il Consiglio di Stato ritiene comunque legittima la comunicazione effettuata all’indirizzo PEC indicato nella successiva istanza di rinvio, anche in considerazione della tardività della richiesta e della nuova convocazione accordata.

Massime di principio

  • Nei rapporti procedimentali con la pubblica amministrazione, i doveri di correttezza e leale collaborazione gravano sia sull’amministrazione sia sul privato interessato.
  • Quando l’amministrazione accoglie una richiesta tardiva del privato e comunica il provvedimento conseguente al recapito indicato nella stessa richiesta, non risponde dei disguidi derivanti dai rapporti interni tra il privato e il professionista da lui incaricato.
  • Il privato che scelga di farsi rappresentare da un professionista deve sopportare le conseguenze degli eventuali difetti di comunicazione tra cliente e difensore, salvo che siano imputabili a una condotta illegittima dell’amministrazione.
  • L’amministrazione può perseguire efficienza e funzionalità della procedura concorsuale senza farsi carico di disguidi organizzativi riferibili esclusivamente alla sfera del candidato, soprattutto quando abbia già adottato misure di favore e rispettato i canoni di correttezza procedimentale.

Impugnazione della graduatoria del concorso docente

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, classe di concorso A007 – discipline audiovisive. È impugnato il D.D.G. n. 1488 del 29 agosto 2022, limitatamente alla graduatoria di merito relativa alla regione Lazio. Il ricorrente ha formulato anche un’istanza cautelare.

Svolgimento della procedura concorsuale

Il concorso era stato bandito con D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e prevedeva, tra le altre, una prova scritta, una prova pratica, una prova orale e la valutazione dei titoli. Il candidato aveva superato la prova scritta con 76/100 e quella pratica con 64/100.

Era stato convocato per l’estrazione della traccia il 19 luglio 2022 e per la prova orale il giorno successivo. Non si presentava all’estrazione della traccia. Il 21 luglio 2022, tramite il proprio legale, trasmetteva una richiesta di differimento per motivi di salute, allegando un certificato medico del 18 luglio 2022 con prognosi di due giorni.

Nuova convocazione e seconda assenza

La commissione accoglieva la richiesta, nonostante la sua tardività, e fissava una nuova estrazione della traccia per il 25 luglio 2022 e la prova orale per il 26 luglio 2022, ultimo giorno utile per la conclusione della procedura.

La comunicazione veniva trasmessa all’indirizzo PEC del legale indicato nella richiesta di rinvio, ricevuta il 22 luglio 2022, e pubblicata sul sito istituzionale dell’USR Marche. Il candidato non si presentava neppure all’estrazione del 25 luglio 2022. Il legale chiedeva un ulteriore differimento, sostenendo di non avere potuto informare tempestivamente il proprio assistito. La commissione respingeva la richiesta.

Motivi di ricorso

Il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto inviare la comunicazione della nuova convocazione anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda di partecipazione, anziché trasmetterla esclusivamente alla PEC del legale.

Venivano invocati l’art. 4, punto 6, lett. i), del bando, relativo all’indicazione del recapito per le comunicazioni concorsuali, e l’art. 11, punto 7, del bando, relativo alla comunicazione della sede, della data e dell’ora della prova orale ai candidati ammessi.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato considera il ricorso infondato. L’Amministrazione aveva già dato prova di correttezza accogliendo una richiesta di rinvio presentata quando la prima convocazione era ormai scaduta. Dopo avere disposto il differimento, aveva comunicato la nuova convocazione al recapito indicato nella stessa istanza e aveva pubblicato l’avviso sul sito istituzionale.

Il Collegio sottolinea che i doveri di correttezza e lealtà procedimentale non gravano soltanto sulla pubblica amministrazione, ma anche sul privato. Il candidato che decide di farsi rappresentare da un legale deve imputare a sé stesso gli eventuali disguidi intercorsi nei rapporti con il professionista. Tali disguidi non possono essere trasferiti sull’Amministrazione quando questa abbia operato secondo correttezza e abbia adottato le misure necessarie per consentire la partecipazione alla procedura.

La tutela dell’efficienza e della funzionalità della procedura concorsuale, anche nell’interesse degli altri partecipanti, impedisce di imputare all’Amministrazione le conseguenze di una mancata comunicazione interna tra il candidato e il suo rappresentante.

Decisione finale

La Sezione esprime parere per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è dichiarata assorbita dalla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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