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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02612/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un decreto del Tribunale di sorveglianza di Bologna, successivo al 3 agosto 2017. La Corte rileva che, per effetto della legge n. 103 del 2017, l'imputato e quindi anche il condannato non possono più proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso esaminato il ricorso è stato invece presentato direttamente dalla parte, senza il necessario ministero difensivo. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità che esclude che possano sanare il vizio l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale o la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dal condannato, dopo l'entrata in vigore della disciplina che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Viene richiamato per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato, ma necessita di un difensore abilitato secondo la disciplina vigente.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    È indicato come norma che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Costituisce la base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per disporre la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte della modifica normativa che, dal 3 agosto 2017, esclude la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato o dal condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
  • La mancanza della necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio non sanabile con la sola autenticazione della firma da parte di altro legale o con formule di accettazione del mandato o della delega al deposito.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella causazione del vizio, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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