Cassazione Civile, Ordinanza n. 13679/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, cessato dal servizio per dimissioni volontarie e collocamento a riposo dal 9 luglio 2010, ha domandato il pagamento dell'indennità per ferie non godute relative agli anni 2008, 2009 e 2010, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda limitatamente all'indennità sostitutiva; la Corte d'appello, su impugnazione della Regione, ha invece riformato la decisione respingendo la pretesa. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso il mancato godimento non imputabile al lavoratore solo perché dirigente, mentre spettava alla P.A. provare di avergli consentito di fruire delle ferie; richiamava anche tre istanze di congedo rigettate; 2) violazione della normativa regionale calabrese, deducendo che la propria posizione di Segretario generale, con ulteriori incarichi ad interim e sostanziale insostituibilità, lo differenziava dal normale dirigente di area e rendeva necessario un intervento autorizzativo del Presidente, che in concreto non vi era stato; 3) violazione degli artt. 214, 215 e 221 c.p.c. per il mancato riconoscimento della rilevanza delle richieste di congedo prodotte in originale e non disconosciute; 4) violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. per l'erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, alla cessazione del rapporto, non può essere negato al dirigente pubblico se il datore di lavoro non prova di averlo concretamente invitato a fruire delle ferie, con avviso tempestivo e accurato sulle conseguenze della mancata fruizione, e di aver organizzato il servizio in modo da non impedire il godimento del congedo. È stato affermato che la posizione apicale del dirigente non esclude di per sé tali obblighi in capo alla P.A. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese, affinché decida nel merito applicando il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
l'onere di provare che il lavoratore sia stato posto in condizione di fruire delle ferie e che l'eventuale perdita del diritto sia imputabile a condotta o situazione non imputabile al datore grava sul datore di lavoro pubblico
art. 7, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE
il diritto alle ferie annuali retribuite è diritto fondamentale, esercitabile solo se il lavoratore abbia effettiva possibilità di fruirne; la perdita del diritto è ammissibile solo se il datore dimostra di aver fatto tutto il possibile per consentirne il godimento
art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE
alla cessazione del rapporto sorge il diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute, che non può essere escluso senza prova dell'effettiva possibilità di fruizione e del corretto adempimento datoriale
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
il diritto alle ferie retribuite è funzionale alla tutela della salute e del riposo del lavoratore
permane in capo al datore pubblico un obbligo di vigilanza e organizzazione idoneo a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente, anche se questi abbia una posizione apicale
art. 7, comma 1, legge Regione Calabria n. 8 del 1996
«Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale»
la posizione del ricorrente comportava comunque la necessità di autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale per la fruizione delle ferie
Massime di principio
- Alla cessazione del rapporto di lavoro il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute sorge automaticamente quando le ferie maturate non siano state effettivamente fruite, senza che possano essere poste condizioni ulteriori diverse dalla cessazione del rapporto e dal mancato godimento.
- Il datore di lavoro, anche pubblico, deve provare di avere concretamente invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario in forma espressa e formale, e di averlo avvisato in modo accurato e tempestivo che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto al termine del periodo di riferimento o di riporto.
- La perdita del diritto alle ferie e della correlata indennità alla cessazione del rapporto non può essere affermata sulla sola base della qualifica apicale o dirigenziale del dipendente, occorrendo verificare se il datore abbia comunque adempiuto ai propri obblighi di organizzazione, vigilanza e indirizzo.
- Anche nei confronti di dirigenti pubblici che possano organizzare in parte autonomamente la propria attività, permane un obbligo datoriale di assicurare, in concreto, la possibilità di godere del congedo e di evitare che esigenze di servizio o assetti organizzativi ne impediscano l'esercizio.
- L'onere della prova circa l'avvenuto adempimento degli obblighi di invito, informazione e messa in condizione di fruire delle ferie grava sul datore di lavoro, non sul lavoratore.
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