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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29149/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del riesame, con censure relative alla insufficiente o viziata motivazione circa la sussistenza dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) e del ruolo apicale attribuito al ricorrente. Il ricorrente contestava l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (denunciando un'opinione pubblica/"voce" già diffusa sui giornali) e l'erronea valorizzazione delle intercettazioni, offrendo spiegazioni alternative per le conversazioni intercettate e negando l'effettivo esercizio di funzioni direttive nell'ambito del clan; inoltre sosteneva che gli elementi probatori non comprovassero la partecipazione alle estorsioni e la gestione delle risorse del sodalizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato e motivato la decisione, evidenziando la convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e riscontri extratestimoniali (intercettazioni, denunce, videoriprese). La Corte ha confermato che gli elementi indiziari sono idonei a sostenere la qualifica di "capo" o di soggetto con compiti direttivi e risolutivi nel sodalizio, e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la prova della partecipazione all'associazione mafiosa può fondarsi su dichiarazioni dei collaboratori e su elementi sintomatici che dimostrino l'effettivo esercizio della funzione di vertice. Ha inoltre osservato che i reati autonomi contestati (tentata estorsione e interposizione fittizia) e l'aggravante ex art. 416-bis.1 giustificano comunque la misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Ritenuta applicabile per l'associazione mafiosa; la Corte interpreta la figura del "capo" anche in senso sintomatico: non solo il vertice formale, ma chi svolge funzioni direttive e risolutive nell'organizzazione, accertabili attraverso convergenza di dichiarazioni di collaboratori e riscontri extratestimoniali (intercettazioni, atti intimidatori, video).

  • artt. 56, 110 e 629 cod. pen.

    Utilizzati per la contestazione della tentata estorsione in concorso, con la valutazione che le risultanze (denunce, videoriprese, intercettazioni) confermano l'iniziativa estorsiva e il coinvolgimento decisionale del ricorrente.

  • artt. 110 e 512-bis cod. pen.

    Richiamati in relazione all'accusa di interposizione fittizia; la Corte non rileva censure specifiche su tali capi e li considera come elementi che, insieme ad altri, possono rafforzare la necessità della misura cautelare.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (menzionato nel testo)

    Richiamato come causa di aggravamento ai fini della valutazione del periculum libertatis; la Corte osserva che l'aggravante e i gravi precedenti indicati nei provvedimenti di merito contribuiscono a giustificare la custodia cautelare.

Massime di principio

  • La qualifica di "capo" in reati associativi mafiosi può essere provata anche per via sintomatica: non è necessario dimostrare singole condotte delinquenziali, ma l'effettivo esercizio di funzioni direttive e risolutive nel gruppo, valutabile congiuntamente da dichiarazioni di collaboratori e riscontri oggettivi (intercettazioni, denunce, riprese video).
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se convergenti tra loro e supportate da riscontri extratestimoniali, costituiscono elemento probatorio idoneo a giustificare misure cautelari severe, anche quando alcune informazioni appaiono come "voci" diffuse mediaticamente; la diffusione sui giornali non annulla automaticamente la rilevanza probatoria degli elementi dichiarativi, purché il giudice motivi la valutazione della loro autonomia e riscontrabilità.
  • Le intercettazioni, opportunamente contestualizzate e confrontate con le dichiarazioni e altri riscontri, possono assumere valore decisivo nella ricostruzione del ruolo e della pericolosità dell'indagato; spiegazioni alternative fornite dalla difesa devono essere valutate ma non necessariamente prevalgono se la convergenza probatoria è forte.
  • La presenza di reati autonomi gravi (es. tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis) può da sola giustificare la custodia cautelare quando sussistono gravi indizi e profili di pericolosità, anche indipendentemente dalla piena prova della partecipazione associativa.
  • Prove di programmi o propositi delittuosi riferite dai collaboratori (anche se non completamente riscontrate nei fatti concreti) possono contribuire alla valutazione della stabile e volontaria partecipazione al sodalizio e al periculum libertatis, sempre che siano analiticamente valutate e confrontate con altri elementi.

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