Cassazione Penale, Sentenza n. 29149/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del riesame, con censure relative alla insufficiente o viziata motivazione circa la sussistenza dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) e del ruolo apicale attribuito al ricorrente. Il ricorrente contestava l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (denunciando un'opinione pubblica/"voce" già diffusa sui giornali) e l'erronea valorizzazione delle intercettazioni, offrendo spiegazioni alternative per le conversazioni intercettate e negando l'effettivo esercizio di funzioni direttive nell'ambito del clan; inoltre sosteneva che gli elementi probatori non comprovassero la partecipazione alle estorsioni e la gestione delle risorse del sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato e motivato la decisione, evidenziando la convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e riscontri extratestimoniali (intercettazioni, denunce, videoriprese). La Corte ha confermato che gli elementi indiziari sono idonei a sostenere la qualifica di "capo" o di soggetto con compiti direttivi e risolutivi nel sodalizio, e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la prova della partecipazione all'associazione mafiosa può fondarsi su dichiarazioni dei collaboratori e su elementi sintomatici che dimostrino l'effettivo esercizio della funzione di vertice. Ha inoltre osservato che i reati autonomi contestati (tentata estorsione e interposizione fittizia) e l'aggravante ex art. 416-bis.1 giustificano comunque la misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ritenuta applicabile per l'associazione mafiosa; la Corte interpreta la figura del "capo" anche in senso sintomatico: non solo il vertice formale, ma chi svolge funzioni direttive e risolutive nell'organizzazione, accertabili attraverso convergenza di dichiarazioni di collaboratori e riscontri extratestimoniali (intercettazioni, atti intimidatori, video).
Utilizzati per la contestazione della tentata estorsione in concorso, con la valutazione che le risultanze (denunce, videoriprese, intercettazioni) confermano l'iniziativa estorsiva e il coinvolgimento decisionale del ricorrente.
Richiamati in relazione all'accusa di interposizione fittizia; la Corte non rileva censure specifiche su tali capi e li considera come elementi che, insieme ad altri, possono rafforzare la necessità della misura cautelare.
art. 416-bis.1 cod. pen. (menzionato nel testo)
Richiamato come causa di aggravamento ai fini della valutazione del periculum libertatis; la Corte osserva che l'aggravante e i gravi precedenti indicati nei provvedimenti di merito contribuiscono a giustificare la custodia cautelare.
Massime di principio
- La qualifica di "capo" in reati associativi mafiosi può essere provata anche per via sintomatica: non è necessario dimostrare singole condotte delinquenziali, ma l'effettivo esercizio di funzioni direttive e risolutive nel gruppo, valutabile congiuntamente da dichiarazioni di collaboratori e riscontri oggettivi (intercettazioni, denunce, riprese video).
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se convergenti tra loro e supportate da riscontri extratestimoniali, costituiscono elemento probatorio idoneo a giustificare misure cautelari severe, anche quando alcune informazioni appaiono come "voci" diffuse mediaticamente; la diffusione sui giornali non annulla automaticamente la rilevanza probatoria degli elementi dichiarativi, purché il giudice motivi la valutazione della loro autonomia e riscontrabilità.
- Le intercettazioni, opportunamente contestualizzate e confrontate con le dichiarazioni e altri riscontri, possono assumere valore decisivo nella ricostruzione del ruolo e della pericolosità dell'indagato; spiegazioni alternative fornite dalla difesa devono essere valutate ma non necessariamente prevalgono se la convergenza probatoria è forte.
- La presenza di reati autonomi gravi (es. tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis) può da sola giustificare la custodia cautelare quando sussistono gravi indizi e profili di pericolosità, anche indipendentemente dalla piena prova della partecipazione associativa.
- Prove di programmi o propositi delittuosi riferite dai collaboratori (anche se non completamente riscontrate nei fatti concreti) possono contribuire alla valutazione della stabile e volontaria partecipazione al sodalizio e al periculum libertatis, sempre che siano analiticamente valutate e confrontate con altri elementi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →