Cassazione Penale, Sentenza n. 22107/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello: censura per presunta inosservanza dell\'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione circa la valutazione degli indizi. Contestata la presunta conoscenza dei luoghi della vittima, l\'interpre- tazione dei tabulati telefonici (in particolare l\'attribuzione di alcune chiamate), l\'assenza di rinvenimento della refurtiva nella disponibilità dell\'imputato e la mancanza di contatti successivi con i coindagati; in sostanza si deduce l\'insufficienza e la contraddittorietà della prova indiziaria.
La decisione
Il ricorso non è stato accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta e logica la ricostruzione dei giudici di merito: i singoli elementi indiziari sono stati valutati isolatamente e poi nel loro complesso, con particolare riferimento ai tabulati telefonici e alle dichiarazioni rese dall\'imputato. Sulla questione dell\'utilizzabilità dei tabulati, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria introdotta dal d.l. n.132/2021 (art.1, comma 1-bis): i dati acquisiti prima della novella sono stati valutati "unitamente ad altri elementi di prova" (le dichiarazioni dell\'imputato e altri riscontri), per cui non si è ritenuta la loro inutilizzabilità. Nel merito la Corte conferma la fondatezza dell\'accusa e la motivazione dei giudici di merito, ritenendo implausibile l\'altra spiegazione prospettata dall\'imputato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla nozione di "chiamata di correo" e alla necessità di valutare i dati indiziari unitamente ad altri elementi; la Corte interpreta la formula come comprensiva di qualsiasi elemento probatorio idoneo a corroborare i tabulati.
Disciplina l\'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico; la violazione delle sue disposizioni (commi 3 e 3-bis) comporta l\'inutilizzabilità dei dati se acquisiti illegittimamente; il comma 3-quater conferma tale sanzione.
Direttiva 2002/58/CE, art. 15, par. 1 (Corte di Giustizia, C-746/18 cit.)
la disposizione "osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all\'ubicazione... senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità..."
La CGUE ha vincolato gli Stati a limitare l\'accesso ai dati del traffico/ubicazione e a prevedere garanzie; la Corte italiana interpreta la disciplina nazionale alla luce di tali principi e del necessario bilanciamento con le garanzie procedurali.
decreto-legge 30/09/2021 n.132 (conv. legge 23/11/2021 n.178), art. 1, comma 1-bis
"i dati relativi al traffico telefonico... acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell\'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova..."
Introduzione di una disciplina transitoria che consente l\'utilizzo dei tabulati acquisiti precedentemente solo se corroborati da altri elementi; il legislatore ha recepito le indicazioni della CGUE sul bilanciamento delle garanzie.
art. 15 Cost. e art. 16 Cost.
Art.15 tutelando la segretezza della comunicazione, giustifica la protezione dei dati esterni di traffico; art.16 rileva per dati di ubicazione acquisiti indipendentemente dalla comunicazione, con minore grado di segretezza rispetto all\'art.15.
Sez. U, n. 20804/2012 (Aquilina) e Sez. U, n. 6682/1992 (Musumeci) e Sez. U, Tammaro 21/06/2000
Giurisprudenza di legittimità che disciplina il metodo di valutazione degli indizi (analisi singola e poi complessiva) e la possibilità di acquisire i tabulati mediante decreto del P.M. con successivo controllo; stabilisce inoltre che i dati illegittimamente acquisiti sono sanzionati con inutilizzabilità a tutela della difesa.
Massime di principio
- I tabulati telefonici acquisiti prima della riforma del 2021 possono essere utilizzati solo se valutati unitamente ad altri elementi di prova: la semplice presenza di contatti brevissimi o agganci a una cella deve essere corroborata da circostanze autonome (dichiarazioni, riscontri oggettivi, riprese video, ecc.).
- La valutazione degli indizi richiede che il giudice apprezzi prima ogni elemento singolarmente e poi l\'insieme; la Cassazione verifica la correttezza logico-argomentativa ma non riforma la valutazione di merito se fondata e priva di vizio logico.
- La violazione delle regole di acquisizione dei dati di traffico comporta, di regola, l\'inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente, ma il legislatore e la giurisprudenza consentono forme di bilanciamento che possono ammettere l\'uso se esistono altri elementi probatori che corroborano i dati.
- La mancanza del rinvenimento della refurtiva nella disponibilità dell\'imputato o l\'assenza di contatti successivi non escludono automaticamente il concorso al reato se il quadro indiziario complessivo è coerente e l\'ipotesi difensiva alternativa è implausibile o non adeguatamente provata.
- Dopo la novella legislativa, l\'acquisizione dei dati di traffico richiede maggiori garanzie (autorizzazione giudiziaria salvo urgenza) e la loro utilizzazione è più circoscritta: in situazioni analoghe occorre verificare sempre la legittimità dell\'acquisizione e la presenza di elementi di corroborazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →