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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2649/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza di revoca della semilibertà del Portoghese, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 51 ord. pen. per aver valorizzato una sola condotta, ritenuta occasionale e penalmente irrilevante, e denunciando vizio di motivazione per mancata indicazione degli elementi fattuali e psicologici che avrebbero giustificato il presunto fallimento della misura e per travisamento del significato delle prescrizioni del programma di trattamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente revocato la semilibertà avendo valutato che il comportamento del Portoghese — non essersi fermato all'alt delle Forze dell'ordine, la fuga a forte velocità e le manovre pericolose che hanno messo a rischio la circolazione e l'incolumità dei passanti — ha determinato il sostanziale venir meno del rapporto fiduciario e l'interruzione del percorso di risocializzazione. La valutazione del Tribunale è stata ritenuta adeguatamente motivata e priva di vizi logici; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 51 ord. pen.

    Invocato dal ricorrente come parametro di legittimità della revoca; la Corte ritiene che la valutazione della singola condotta ai fini della revoca debba avvenire in termini di incidere o meno sul rapporto fiduciario e sul percorso di trattamento, così come fatto dal Tribunale di sorveglianza

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.31739 del 01/07/2010 - Farouq; Sez.1, n.46631 del 25/10/2019 - Ocoro)

    Sez. 1, n. 31739/2010; Sez. 1, n. 46631/2019

    Principio secondo cui, ai fini della revoca della semilibertà, rilevano le condotte che per natura, modalità di commissione ed oggetto ledono gravemente il rapporto fiduciario con gli organi di gestione della misura; il giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che deve però motivare logicamente la scelta

Massime di principio

  • Per la revoca della semilibertà può bastare anche una singola condotta se essa, per gravità e modalità, determina il venir meno del rapporto fiduciario necessario al beneficio
  • La valutazione sulla revoca è in larga parte discrezionale del Tribunale di sorveglianza: il giudice di legittimità verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e la considerazione degli elementi di fatto
  • Condotte che ostacolano controlli delle Forze dell'ordine, mettono a rischio terzi o manifestano perseveranza in comportamenti devianti sono particolarmente rilevanti e possono giustificare la revoca
  • Per impugnare con successo una revoca è necessario dimostrare errore di diritto o illogicità/insufficienza della motivazione, non solo chiedere una rivalutazione dei fatti
  • Le prescrizioni del programma di trattamento devono essere interpretate alla luce della funzione fiduciaria del beneficio: la loro violazione va valutata in termini di idoneità a compromettere il percorso di reinserimento

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