Cassazione Penale, Sentenza n. 17617/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata in concorso. Il ricorso deduceva erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione per il mancato esame delle deduzioni difensive sulla insussistenza delle esigenze cautelari: contributo modesto del Fichera all'azione delittuosa, assenza di precedenti, personalità non delinquenziale, distanza temporale dai fatti (circa un anno), possibile inquadramento nella lieve entità della rapina e richiesta di misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito e per mancata specificità, ritenendo le censure riproduttive di quelle già dedotte in sede di riesame e adeguatamente motivate dal Tribunale. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui sussistono esigenze cautelari concrete e attuali, fondate sulla gravità dei fatti, sul contributo causale dell'indagato (adescamento e impossessamento diretto dei beni), sul contesto di inserimento in ambienti di spaccio (valorizzando anche violazioni amministrative e intercettazioni) e sulla necessità di limitare i contatti dell'indagato con ambiti delinquenziali; ha ritenuto congrua la misura degli arresti domiciliari. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata riferita nei termini della disciplina delle misure cautelari personali; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dei criteri di necessità e proporzionalità previsti sia stata correttamente effettuata dal giudice del riesame.
Richiamata in relazione ai presupposti per l'adozione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto non sussistere violazione delle norme procedurali e che il giudice abbia adeguatamente motivato la valutazione prognostica sulle esigenze cautelari.
Citato nella memoria difensiva; la Corte non ha rilevato violazioni rispetto alle formalità o alle modalità di applicazione delle misure dedotte dal ricorrente.
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato il requisito della specificità delle censure e ha ritenuto il ricorso inammissibile perché riproduttivo delle deduzioni già svolte in sede di riesame.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha applicato il principio che le doglianze sulla ricostruzione dei fatti o sulla rivalutazione degli elementi non costituiscono motivo di cassazione a meno che non emergano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Norma che dispone la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza richiamata (Cass., Sez. 2, n. 31553/2017 e Sez. 5, n. 22344/2025)
La Corte ha richiamato orientamenti che ristabiliscono i limiti del sindacato in cassazione sulle misure cautelari: è ammessa la censura solo per violazione di norme o manifesta illogicità, mentre la valutazione prognostica e la ponderazione degli elementi di fatto spettano al giudice di merito; è inoltre richiamata la possibilità di valutare il contesto criminoso e la personalità dell'indagato ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia una violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
- Le censure riproduttive delle argomentazioni già svolte in sede di riesame o di merito sono normalmente dichiarate inammissibili per mancata specificità ex artt. 581 e 591 c.p.p.
- Per sostenere l'insussistenza delle esigenze cautelari occorre dimostrare errori giuridici o palesi incoerenze nella motivazione, non limitarsi a prosporre una diversa interpretazione degli elementi di fatto.
- Il giudice può fondare la necessità della misura su elementi indiretti e di contesto (es. inserimento in contesti di spaccio, intercettazioni, violazioni amministrative connesse), anche quando il soggetto sia giovane o incensurato.
- La proporzionalità della misura (ad es. scelta degli arresti domiciliari) sarà valutata in funzione della finalità cautelare di limitare i contatti con ambienti delinquenziali e delle concrete modalità del reato; per ottenere misura meno afflittiva il difensore deve proporre motivazioni nuove e circostanziate.
- In sede di impugnazione è strategico contestare puntualmente eventuali vizi legali o l'illogicità della motivazione, nonché produrre elementi nuovi che possano incidere sulla valutazione prognostica del pericolo di reiterazione.
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