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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37642/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che, rigettando la sua opposizione, ha disposto l'archiviazione nei confronti di ignoti per il reato di calunnia perché il fatto non costituisce reato, deducendo la violazione dell'art. 335-ter c.p.p. per non aver il Giudice ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati delle persone indicate nella denuncia-querela

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (trattabile "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) perché avverso il provvedimento impugnato non è consentito proporre ricorso per cassazione ma solo reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3 c.p.p., e il ricorrente non ha dedotto le specifiche cause di nullità richieste. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 335-ter cod. proc. pen.

    La norma riguarda l'iscrizione nel registro degli indagati e la trasmissione di atti al Pubblico Ministero; la Corte ha ritenuto che il rilievo relativo alla mancata iscrizione non autorizzava il ricorso per cassazione contro l'ordinanza impugnata

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente il trattamento "de plano" dei ricorsi manifestamente inammissibili; applicata per dichiarare l'inammissibilità senza ulteriore istruttoria

  • art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce che avverso il provvedimento del GIP in materia di opposizione ad archiviazione è proponibile reclamo al tribunale e non ricorso per cassazione, salvo specifiche cause di nullità previste dai primi due commi; l'assenza delle predette deduzioni ha reso il ricorso inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di proposizione colpevole di impugnazioni infondate o manifestamente inammissibili; la Corte ha ravvisato colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio interpretativo sull'onere di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili

Massime di principio

  • Avverso alcune ordinanze del GIP (es. rigetto dell'opposizione ad archiviazione) non è proponibile il ricorso per cassazione: il rimedio proprio è il reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3 c.p.p.
  • La cassazione può essere utilizzata contro tali provvedimenti solo se si deducono le specifiche ipotesi di nullità previste dai primi due commi dell'art. 410-bis; in loro assenza il ricorso è inammissibile.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione è necessario verificare il rimedio esperibile contro il provvedimento impugnato e formulare le censure giuridiche corrette; l'uso improprio della cassazione può comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se la contestazione riguarda presunte omissioni procedurali (es. mancata iscrizione nel registro degli indagati), occorre valutare se la norma invocata impone un rimedio diverso o se è già stata soddisfatta la funzione della norma tramite la trasmissione degli atti al PM; contestazioni meramente procedurali non sempre legittimano la cassazione
  • Quando si contesta la legittimità di atti del GIP, è preferibile esperire prima i rimedi ordinari (reclamo al tribunale) e, se del caso, riservarsi di sollevare le questioni che siano effettivamente rilevabili in cassazione secondo le condizioni di ammissibilità

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