Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01968/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di due dipendenti addetti alla vigilanza che avevano chiesto l'accertamento del diritto a percepire alcune voci retributive previste dal CCNL Autoferrotramvieri, in particolare l'indennità di diaria nella misura del 50% della normale retribuzione giornaliera e l'indennità di pernottamento nella misura del 40% anziché del 10% ex art. 20 del CCNL. In appello la società datrice di lavoro aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado favorevole ai lavoratori. In cassazione ricorreva il solo lavoratore soccombente, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 324 c.p.c. e delle norme sul termine per impugnare, sostenendo che la riunione di procedimenti non elimina l'autonomia dei giudizi e che, quindi, per la sua causa, iniziata dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, si sarebbe dovuto applicare il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; di conseguenza l'appello della società sarebbe stato tardivo e quindi inammissibile. Con il secondo motivo censurava l'interpretazione dell'art. 20 del CCNL e la valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al concetto di residenza di lavoro e alla spettanza delle indennità richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che la riunione di cause conserva l'autonomia dei singoli giudizi e non consente di far retroagire il regime processuale di una causa all'altra. Pertanto, per la posizione del ricorrente, che aveva introdotto il giudizio dopo la novella dell'art. 327 c.p.c., era applicabile il termine semestrale per proporre appello; poiché l'impugnazione della società era stata proposta oltre tale termine, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'appello della società nei confronti del ricorrente. Sono state confermate le statuizioni sulle spese del primo grado e la società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di appello e di cassazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la formazione del giudicato; la Corte, pur non soffermandosi sul suo contenuto in modo autonomo, ha ribadito che la riunione di cause non incide sull'autonomia dei singoli giudizi.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte ha affermato che il termine lungo per impugnare va applicato in base al regime temporale proprio di ciascuna causa: per quella introdotta dopo la L. 69/2009 opera il termine semestrale, mentre per l'altra sarebbe rimasto applicabile il previgente termine annuale.

  • art. 20 del CCNL Autoferrotramvieri - Internavigatori e Autolinee in concessione

    Invocato dal ricorrente per sostenere la corretta misura delle indennità di diaria e pernottamento; la censura è rimasta assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • L. 69/2009

    Richiamata quale novella che ha modificato l'art. 327 c.p.c., riducendo il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi per le cause soggette al nuovo regime.

Massime di principio

  • La riunione di cause disposta dal giudice non elimina l'autonomia sostanziale e processuale dei singoli giudizi: gli atti, le preclusioni e le impugnazioni vanno valutati separatamente per ciascuna causa riunita.
  • In presenza di procedimenti riuniti, il regime del termine per impugnare deve essere verificato autonomamente per ciascun giudizio, secondo la data di introduzione della singola controversia e la normativa temporale applicabile a essa.
  • Se l'appello è proposto oltre il termine lungo applicabile alla specifica causa, il gravame è inammissibile; la cassazione può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'accoglimento di un motivo che definisce la questione preliminare di rito rende assorbite le censure di merito sulla interpretazione del contratto collettivo e sulla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.