Ordinanza n. 268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1279/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento regionale di revoca dell’accreditamento o del finanziamento relativo all’attività formativa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva negato la sospensione degli effetti del provvedimento regionale di revoca. Dal testo emerge che l’appellante sosteneva prospettazioni difensive ritenute idonee, a suo avviso, a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare. La controversia riguardava inoltre il periculum in mora derivante dalla revoca dell’attività o del sostegno regionale alla scuola di formazione. Non sono specificamente indicati nel testo i singoli vizi di legittimità dedotti né il contenuto puntuale della revoca.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che le prospettazioni difensive dell’appellante non fossero idonee a supportare adeguatamente l’istanza di sospensione. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il provvedimento di revoca, in attuazione della D.G.R. n. 6696 del 2022, salvaguardava la conclusione dell’attività didattica già in corso, consentendo agli allievi di terminare presso la scuola i corsi avviati. Ha inoltre considerato che la Regione, con avviso del 14 aprile 2025, aveva informato gli studenti della possibilità di proseguire il percorso di studi presso altri enti accreditati. La tutela cautelare è stata quindi negata per insufficiente fumus e per l’assenza di un periculum tale da giustificare la sospensione. L’appellante è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore della Regione Lombardia, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
D.G.R. n. 6696 del 2022
Prevede, secondo quanto rilevato dal giudice, la salvaguardia della conclusione dell’attività didattica in corso nonostante la revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’ordinanza di primo grado richiede che le prospettazioni dell’appellante offrano un adeguato supporto al fumus boni iuris, valutato nei limiti della cognizione sommaria propria della cautela.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il provvedimento amministrativo di revoca consenta la conclusione delle attività didattiche già avviate e l’amministrazione assicuri agli utenti interessati la possibilità di proseguire il percorso presso altri enti accreditati.
- La presenza di misure transitorie dirette a tutelare gli utenti destinatari dell’attività amministrativa incide sulla valutazione dell’urgenza cautelare e può rendere non prevalente l’interesse del gestore alla sospensione della revoca.
- In caso di rigetto dell’appello cautelare, le spese della fase seguono ordinariamente il criterio della soccombenza.
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