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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08794/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasceva da un'azione proposta da un creditore nei confronti della propria debitrice e della società acquirente di un immobile, con chiamata in causa anche della banca mutuante, per ottenere l'accertamento della simulazione assoluta di una compravendita immobiliare del 17 ottobre 2007, in subordine la nullità dell'atto quale donazione dissimulata priva di forma, e ancora in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c.; il creditore sosteneva inoltre che dalla nullità/inefficacia della vendita dovesse derivare l'inefficacia del mutuo fondiario e dell'ipoteca iscritta sul bene a favore della banca. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di simulazione, dichiarando nulla la compravendita, e aveva respinto le altre domande; in appello il creditore aveva chiesto almeno la declaratoria di non opponibilità dell'ipoteca, e la Corte d'appello aveva accolto il gravame dichiarando l'inefficacia dell'ipoteca in conseguenza della già accertata simulazione della vendita. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la mandataria del soggetto cessionario del credito ipotecario, con due motivi, mentre il creditore ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione, rilevata la mancata prova della notifica del ricorso alla debitrice originaria, ha ritenuto quest'ultima litisconsorte necessaria e ha disposto l'integrazione del contraddittorio, rinviando la causa a nuovo ruolo; di conseguenza il ricorso non è stato deciso nel merito.

La decisione

La Corte non ha esaminato i due motivi di ricorso nel merito. Ha rilevato che dagli atti non risultava la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione nei confronti della debitrice originaria, la quale, per la causa petendi delle domande introdotte, è stata qualificata come litisconsorte necessaria. Per questo motivo ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale parte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, salvo deposito nel medesimo termine della prova di avvenuta notificazione, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base della domanda subordinata di revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare, senza decisione nel merito in sede di legittimità

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per l'intervento nel processo del cessionario del credito della banca originaria

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato nella domanda di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari

  • art. 331 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo, ma la Corte applica il principio dell'integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario in cassazione

Massime di principio

  • Quando la domanda sostanziale investe un rapporto che richiede la partecipazione di tutti i soggetti la cui posizione è inscindibilmente incisa dalla decisione, la loro corretta evocazione in cassazione deve essere verificata e, in difetto di prova della notifica, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio.
  • Se dagli atti non risulta la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso per cassazione a un litisconsorte necessario, la Corte non può procedere all'esame del merito e deve ordinare l'integrazione del contraddittorio o il deposito della prova della notifica entro il termine assegnato.
  • Nei giudizi in cui si discuta della simulazione di un trasferimento immobiliare e delle conseguenze sui diritti reali o di garanzia che insistono sul bene, la parte originaria del rapporto sostanziale può assumere la qualità di litisconsorte necessario ai fini del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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