Cassazione Civile, Ordinanza n. 10605/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società concessionaria di un bene del demanio marittimo in Torvajanica aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti con cui erano stati determinati i canoni concessori per gli anni 2007-2012 e la restituzione delle somme versate in eccedenza. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto della domanda della concessionaria. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con tre motivi: (1) violazione dell’art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. 114/1998, sostenendo che quel richiamo normativo non poteva incidere sulla determinazione del canone demaniale; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei criteri di legge, deducendo che la Corte territoriale aveva impropriamente assimilato le strutture permanenti alle pertinenze demaniali e aveva omesso di distinguere tra le diverse tipologie di aree e pertinenze, nonché tra le diverse destinazioni funzionali; (3) violazione dell’art. 1, commi 250 e ss., l. 296/2006, assumendo che i valori OMI fossero applicabili solo alle pertinenze destinate ad attività commerciali e non all’intera superficie commerciale dello stabilimento, con ulteriore deduzione circa la non pertinenzialità delle opere realizzate sull’area.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di legittimità si fonda sul principio per cui, nella determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, la specifica destinazione delle pertinenze rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dei valori OMI; quando una pertinenza sia adibita a più usi riconducibili a categorie diverse, occorre distinguere le superfici e applicare a ciascuna il relativo valore, senza operare un criterio di prevalenza tra destinazioni. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione di fatto non esaminata nella sentenza impugnata e non adeguatamente localizzata nel giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 1, commi 250 e 251, L. 27 dicembre 2006, n. 296
comma 251; punto 2.1; punto 2.2
La norma disciplina in modo differenziato i criteri di determinazione dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, distinguendo tra aree e pertinenze e prevedendo, per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il calcolo sulla base dei valori OMI rapportati alla superficie del manufatto e ridotti secondo gli scaglioni previsti.
art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
È richiamato come parametro che conferma la rilevanza della specificità dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta negli stabilimenti balneari, ma il suo richiamo non consente di sovrapporre indistintamente attività balneare e attività di ristorazione ai fini della determinazione del canone.
art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287
È richiamato in funzione confermativa della considerazione della specificità dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi connessi ad attività di svago, e quindi anche in ambito demaniale marittimo.
Massime di principio
- In materia di concessioni demaniali marittime, la determinazione del canone deve avvenire secondo la destinazione concreta delle superfici pertinenziali, senza poter ricorrere a una valutazione di prevalenza tra usi diversi.
- Se una pertinenza è utilizzata per più attività riconducibili a categorie differenti previste dalla disciplina dei canoni, occorre scindere le superfici e applicare a ciascuna il valore OMI corrispondente alla specifica destinazione.
- L’attività di gestione di uno stabilimento balneare non può essere automaticamente assimilata all’attività di ristorazione o somministrazione ai fini della tariffazione, poiché la disciplina richiede di considerare separatamente le diverse destinazioni funzionali.
- In cassazione non possono essere esaminate questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e quando la questione sia stata devoluta nel giudizio di merito.
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