Ordinanza n. 2375/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Catanzaro); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Catanzaro); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Catanzaro); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; -della mail del 10 gennaio 2026, con la quale è stata inoltrata a parte ricorrente una comunicazione del Rettore Prof. Leonardo Palombi e dell’Amministratore Binu Peediyeckal Devassia con carta intestata della “Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio” avente ad oggetto “Modalità di immatricolazione/iscrizione presso l’università cattolica NSBC degli studenti classificati vincitori nella graduatoria di merito in Italia” disponendo una doppia immatricolazione; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Catanzaro) e di ogni altra misura ritenuta opportuna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali del concorso di ammissione a Medicina e Chirurgia 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria, atti della procedura di correzione e assegnazione della sede universitaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti regolatori e organizzativi del concorso per l'ammissione a Medicina e Chirurgia, contestando principalmente il D.M. n. 1115/2025, che ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo l'inserimento anche dei candidati privi di tutte e tre le sufficienze e attribuendo punteggi differenziati per fasce, nonché il recupero di votazioni precedentemente rifiutate in determinate ipotesi. Sono state dedotte censure relative alla violazione della par condicio, dell'anonimato, del legittimo affidamento, della ragionevolezza e proporzionalità, nonché all'eccesso di delega e alla violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata schermatura delle aule e l'assenza di metal detector, la difficoltà e sproporzione temporale delle prove, la disomogeneità della didattica, la trasparenza della correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, gli elenchi dei sinonimi ammessi, il funzionamento del sistema informatico, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti e l'assegnazione a una sede estera diversa dalla prima scelta. Ha chiesto l'ammissione al corso presso Medicina Catanzaro. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stata comunque inserita in graduatoria e immatricolata a Medicina presso la sede di Tirana, indicata come ventiduesima scelta.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In via sommaria, ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e realizzi un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra la copertura dei posti e la tutela dell'affidamento dei candidati. Il sistema per fasce, con bonus differenziati, mantiene preferiti i candidati con tre sufficienze conseguite secondo le regole originarie e colloca progressivamente gli altri in rapporto alla loro distanza da tale modello; la valorizzazione dei voti rifiutati è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Il mutamento ha riguardato la formazione successiva della graduatoria e non le modalità uniformi di svolgimento delle prove. Quanto alla ricorrente, l'inserimento in graduatoria è stato possibile proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, poiché con le regole originarie non avrebbe avuto accesso alla graduatoria; l'assegnazione a Tirana dipende quindi dalla posizione conseguita e non da un vizio della procedura. È stata rilevata anche l'assenza della prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato che l'eliminazione dei vizi dedotti avrebbe comportato il raggiungimento della sede di Catanzaro. Sono state ritenute infondate le censure sulla sede di Tirana, sulla modifica delle regole e sulla mancata prosecuzione degli scorrimenti, considerata la necessità di assicurare la continuità didattica del secondo semestre e la possibilità di destinare i posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Le questioni sulla correzione, sulle risposte corrette, sui sinonimi, sul sistema informatico, sui criteri valutativi e sui verbali necessitano invece di approfondimento istruttorio: il Ministero, CINECA e le università sono stati onerati di fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico delle valutazioni tecnico-discrezionali. Il TAR ha escluso, allo stato, violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega e sufficiente fumus per le questioni di costituzionalità, rilevando inoltre il difetto di interesse diretto rispetto alle discipline concernenti atenei e corsi diversi da quelli cui la ricorrente ha partecipato. È stato disposto il contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, con adempimenti a pena di improcedibilità. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente è già immatricolata a Medicina presso la sede di Tirana. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, salvo compensazione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l'istanza.
Richiamato quale base della domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso.
Costituisce il quadro legislativo della riforma dell'accesso ai corsi di Medicina e disciplina i presupposti dell'ammissione al secondo semestre e la formazione della graduatoria nazionale.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La censura di illegittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, di università non statali e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di sufficiente fumus e di rilevanza attuale.
Non impone l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei; la scelta legislativa di un'applicazione graduale è stata ritenuta compatibile con la delega.
D.M. n. 418/2025
Disciplina originaria del semestre filtro, secondo cui l'accesso alla graduatoria era subordinato al conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami.
D.M. n. 1115/2025
Introduce il sistema articolato per sezioni e fasce della graduatoria, consente l'inserimento di candidati con meno di tre sufficienze e disciplina bonus, recupero dei voti e attività formative di recupero; il sistema è stato ritenuto non manifestamente irragionevole.
D.M. n. 454/2025
Disciplina i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e l'assegnazione delle sedi universitarie.
D.M. n. 600/2025
Definisce i posti disponibili per i corsi di laurea interessati destinati agli studenti UE e non UE.
Richiamato in relazione alla rilevazione del fabbisogno professionale sanitario del Servizio sanitario nazionale.
artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.
Parametri costituzionali invocati dalla ricorrente; il TAR ha escluso, in sede cautelare, una questione rilevante e non manifestamente infondata.
Massime di principio
- In una procedura nazionale di accesso programmato, il Ministero può, nell'ambito della discrezionalità tecnica attribuitagli dalla legge, articolare la graduatoria in fasce e attribuire bonus differenziati per graduare l'effetto di una disciplina sopravvenuta che amplia la platea degli ammessi, purché siano preservate le posizioni dei candidati che hanno rispettato le regole originarie e siano garantite parità di trattamento e ragionevolezza.
- La disciplina sopravvenuta che modifica esclusivamente i criteri di valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria, senza alterare programmi, modalità di svolgimento, valutazione delle prove o livello di preparazione richiesto, non viola di per sé il legittimo affidamento e la par condicio dei candidati.
- Il candidato che impugna la graduatoria deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe concretamente determinato una posizione utile per l'assegnazione della sede richiesta; la mera illegittimità astratta della disciplina non è sufficiente.
- La necessità di definire tempestivamente le immatricolazioni può giustificare la limitazione degli scorrimenti della graduatoria quando, nel nuovo sistema, gli studenti siano già iscritti e impegnati nelle attività didattiche del secondo semestre; i posti residui possono essere destinati ad altri strumenti coerenti con la programmazione universitaria.
- Le censure concernenti correzione, criteri tecnici di valutazione e funzionamento dei sistemi informatici possono richiedere specifici incombenti istruttori e non sono necessariamente decidibili nella sola fase cautelare; le valutazioni sulla difficoltà delle prove e sull'organizzazione didattica restano sindacabili solo in presenza di elementi idonei a evidenziare un vizio macroscopico.
- In sede cautelare, la già intervenuta immatricolazione del candidato a un corso della medesima classe di laurea, seppure in una sede diversa da quella preferita, può escludere il periculum in mora quando non sia dimostrato un danno grave e irreparabile derivante dalla mancata assegnazione alla prima scelta.
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