Cassazione Penale, Sentenza n. 16284/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Roma deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione per violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 546 c.p.p. (lett. e)). Il motivo si sostanzia nella censura della valutazione 'frazionata' delle dichiarazioni della persona offesa: sia il Tribunale sia la Corte territoriale avrebbero ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa quanto ai fatti relativi ai capi A) e C) ma le avrebbero ritenute attendibili, limitatamente al capo relativo alle lesioni (capo B), basandosi soltanto sulla produzione del certificato medico. La ricorrente sosteneva che, essendo i fatti riferibili a un unico episodio, l'inattendibilità su alcune circostanze inficia la credibilità dell'intero racconto e che la motivazione doveva essere rafforzata se si riteneva attendibile solo una parte della dichiarazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha affermato l'illegittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa quando esse si riferiscono a un singolo episodio e vi sia interferenza fattuale e logica tra le parti del racconto: l'inattendibilità di alcune parti compromette la credibilità dell'intero resoconto. Ha inoltre rilevato che la sola produzione del certificato medico era insufficiente a sorreggere la valutazione di attendibilità limitata al reato di lesioni, alla luce del 'vulnus' grave riscontrato nella credibilità della persona offesa per gli altri fatti contestati. Ha aggiunto che l'aggravante del nesso teleologico (art. 576, n.1 c.p.) avrebbe dovuto essere esclusa dopo l'assoluzione relativa al capo A). Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Norme richiamate
Norma richiamata nel capo di imputazione (tentativo). La sentenza non sviluppa un'interpretazione specifica di questo articolo, lo riporta come parte dei reati contestati.
Richiamato quale norma relativa alla violenza privata (capo A). Usato nel quadro fattuale dei reati originariamente contestati alla ricorrente.
Richiamato in relazione alle lesioni personali (capo B). La Corte ha ritenuto che la prova della lesione non potesse fondarsi solo sul certificato medico se la persona offesa risultava inattendibile su altri aspetti dello stesso episodio.
Richiamato in connessione con le lesioni lievi; citato nel capo di imputazione insieme all'art. 582 e all'art. 576 n.1 come quadro normativo dei fatti contestati.
Richiamato come aggravante (nesso teleologico). La Corte osserva che tale aggravante doveva essere esclusa dopo l'assoluzione del reato ritenuto presupposto (capo A).
Richiamato relativamente al reato di furto (capo C) nell'impianto accusatorio originario; la sentenza di cassazione non approfondisce interpretazioni specifiche della norma, la cita come parte delle imputazioni.
Richiamato in relazione all'aggravante prevista (probabilmente per l'uso di violenza o altra circostanza aggravante nel capo C); citato a titolo descrittivo fra le imputazioni.
Richiamato quale norma relativa alle minacce (capo D). Citato nel quadro delle imputazioni originarie.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Predisposto come criterio di impugnazione: censura per carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto fondata la censura ex art. 606 perché la motivazione della Corte territoriale è risultata contraddittoria e insufficiente.
Norma che disciplina la valutazione della testimonianza/persona offesa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui non è ammessa una valutazione frazionata delle dichiarazioni riferite a un unico episodio: l'inattendibilità di parti del racconto invalida, se sussiste interferenza fattuale/logica, la credibilità dell'intero resoconto.
Richiamato nella specie in relazione alle esigenze di motivazione (lett. e) per i provvedimenti di merito). La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse carente e che, nel caso di valutazione selettiva della testimonianza, fosse necessaria una motivazione rafforzata.
Massime di principio
- Non è ammessa una valutazione 'frazionata' delle dichiarazioni della persona offesa quando le dichiarazioni riguardano un unico episodio: l'inattendibilità su alcune parti può compromettere la credibilità dell'intero racconto se esiste interferenza fattuale e logica tra le parti.
- Se il giudice ritiene attendibile solo una parte delle dichiarazioni (ad es. la prova documentale come un certificato medico) deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi perché tale parte è credibile nonostante contraddizioni o inattendibilità su altri punti.
- La semplice produzione di un certificato medico non è automaticamente sufficiente a sorreggere una condanna quando la persona offesa risulta inattendibile su altri aspetti rilevanti dello stesso episodio.
- L'assoluzione rispetto a un fatto che è presupposto dell'aggravante teleologica comporta l'esclusione di tale aggravante.
- In presenza di un vizio grave e rilevante della motivazione in punto di valutazione della prova, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio.
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