Cassazione Civile, Ordinanza n. 12732/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento con cui l'agente della riscossione richiedeva il pagamento di somme per IRPEF, IVA, IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali riferiti all'anno d'imposta 2006, oltre sanzioni e interessi, sulla base di una cartella di pagamento prodromica. Il contribuente aveva dedotto in primo grado un solo motivo: l'omessa notifica della cartella, sostenendo che mancasse la prova della sua regolare notificazione. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto la documentazione relativa alla notifica della cartella, ma la CGT di secondo grado aveva rigettato il gravame ritenendo tale produzione inammissibile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 220 del 2023, sostenendo che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre ammessa, senza i limiti previsti dall'art. 345 c.p.c., purché nel rispetto del termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel regime ratione temporis applicabile, l'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello senza condizioni ulteriori, in quanto norma speciale prevalente sull'art. 345 c.p.c., e che l'unico limite è quello temporale fissato dall'art. 32 del medesimo decreto, posto a tutela del contraddittorio. Poiché la CGT di secondo grado aveva erroneamente dichiarato inammissibile la documentazione prodotta in appello dall'Ufficio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per verificare se quella documentazione sia idonea a provare la regolarità della notificazione della cartella. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio denunciato, cioè la nullità della sentenza per violazione di legge processuale
art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
"E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"
nel processo tributario, nel testo applicabile ratione temporis, consente la produzione di nuovi documenti in appello senza limiti ulteriori, come norma speciale prevalente sull'art. 345 c.p.c.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
viene richiamato per affermare il principio di specialità del rito tributario rispetto al processo civile ordinario
non si applica come limite alla produzione documentale in appello nel processo tributario, per effetto della specialità dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
fissa il termine entro il quale i nuovi documenti possono essere prodotti in appello, a tutela del contraddittorio
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa in via generale e senza i limiti propri del processo civile ordinario, purché sia rispettato il termine decadenziale previsto dalla disciplina speciale.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sulla regola generale dell'art. 345 c.p.c. in materia di nuove prove documentali in appello.
- Se il giudice di appello esclude in modo erroneo l'ammissibilità di documenti prodotti tempestivamente nel rito tributario, la sentenza è viziata e va cassata con rinvio per il nuovo esame della prova documentale.
- La verifica della regolarità della notificazione di una cartella può essere compiuta anche sulla base di documentazione prodotta per la prima volta in appello, ove tale produzione sia consentita dalla legge processuale tributaria.
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