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Sentenza

Sentenza n. 15160/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202403347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso pubblico per 196 commissari della Polizia di Stato, nella parte in cui fissava a 30 anni il limite ordinario di età per partecipare, nonché il d.m. Interno n. 103/2018 recante lo stesso limite

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli otto ricorrenti, tutti con più di 30 anni, hanno contestato il limite anagrafico del bando del 25 gennaio 2024 e del d.m. n. 103/2018, chiedendo anche la disapplicazione o la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle norme primarie che lo fondavano. Hanno dedotto, in primo luogo, il contrasto con la direttiva 2000/78/CE e con il divieto unionale di discriminazione per età, sostenendo che il limite di 30 anni fosse sproporzionato rispetto alle funzioni effettive, non prevalentemente operative, dei commissari e che fosse sufficiente il limite di 35 anni già previsto per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno. Hanno inoltre denunciato la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. per irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento, nonché l’eccesso di delega rispetto alla legge n. 124/2015, poiché la delega non avrebbe autorizzato la modifica dei requisiti anagrafici. È stato contestato anche il meccanismo di presentazione telematica della domanda, quale conseguenza dell’impossibilità di accedere alla procedura per difetto del requisito anagrafico. Nel corso del giudizio, una ricorrente ha rinunciato e sei altri ricorrenti sono stati dichiarati improcedibili con sentenza non definitiva dell’8 ottobre 2025, perché non avevano tempestivamente impugnato la non idoneità alle prove scritte. È rimasto da decidere il ricorso del candidato nato il 22 ottobre 1991, ammesso con riserva, risultato idoneo e collocato al posto n. 156 della graduatoria approvata il 3 giugno 2025; alla scadenza del termine per presentare domanda, fissata al 24 febbraio 2024, aveva già compiuto 32 anni.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito il ricorso residuo. Ha distinto la disposizione originaria dell’art. 3 del d.lgs. n. 334/2000, che demandava al regolamento la fissazione del limite, dalla modifica introdotta dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 95/2017, che ha imposto alla fonte regolamentare un limite massimo di 30 anni. Facendo applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 397/2026 e delle indicazioni della Corte di giustizia nella causa C-304/21, ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2000/78/CE l’abbassamento a 30 anni, in quanto restrizione non proporzionata rispetto alle funzioni effettive dei commissari. Ha tuttavia escluso che ciò comporti l’abolizione di ogni limite o il suo innalzamento a 35 anni: disapplicata la previsione incompatibile, ha individuato in 32 anni il limite applicabile, facendo riferimento alla disciplina regolamentare previgente del d.m. n. 115/1999. Il limite di 32 anni è stato giudicato coerente con le funzioni operative e dirigenziali del ruolo, con il sistema di reclutamento delle forze di polizia e con la necessità di contemperare formazione, partecipazione a più concorsi, inserimento professionale e sviluppo di carriera. Il ricorrente residuo aveva già compiuto 32 anni alla scadenza del termine per la domanda, quindi non avrebbe potuto partecipare neppure applicando il limite ritenuto legittimo. Sono stati quindi respinti anche la richiesta di estendere il limite di 35 anni previsto per il personale civile dell’Interno e i rilievi di disparità di trattamento: si tratta di categorie non omogenee e di una deroga non automaticamente estensibile. Non è stata accolta la pretesa di eliminare integralmente il requisito anagrafico o di elevarlo a 35 anni; il TAR ha compensato integralmente le spese per la peculiarità delle questioni e l’andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, d.lgs. 95/2017

    È il citato art. 1, co. 5, del d.lgs. 95/2017 a porsi, infatti, in contrasto con la direttiva 2000/78/CE (e, in particolare, l’art. 6) laddove ha “abbassato” eccessivamente il limite d’età per l’accesso alla carriera dei commissari della Polizia di Stato, stabilendo che dovesse essere «non superiore a trenta anni», così forzando oltre la misura necessaria le (legittime) cause di deroga al divieto di discriminazione in base all’età contenute nella fonte unionale.

    La disposizione che ha imposto un limite massimo di 30 anni è incompatibile con la direttiva 2000/78/CE perché ha ristretto eccessivamente l’accesso al concorso; deve essere non applicata nella parte incompatibile.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 334/2000

    In coerenza con quanto ritenuto dalla sentenza Consiglio di Stato, n. 397/2026 deve, quindi, concludersi per la disapplicazione dell’art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 334/2000, come modificato dall’art. 1, co. 5, del d.lgs. 95/2017, alla quale consegue l’esigenza di fare riferimento all’originaria previsione contenuta nel d.m. n. 115/1999, per ragioni di coerenza interna del sistema di selezione, che, così come congegnato, non tollera l’assenza di un limite di età per l’accesso alla selezione di che trattasi.

    La previsione, come modificata nel 2017, va disapplicata nella parte incompatibile con il diritto UE; il sistema non comporta però l’assenza di un limite di età, dovendosi fare riferimento alla disciplina regolamentare previgente, che fissava il limite a 32 anni.

  • art. 6, par. 1, direttiva 2000/78/CE

    Il fatto che l’istruttoria condotta dal Consiglio di Stato abbia dimostrato che le funzioni operative dei commissari di Polizia non siano prevalenti non significa che siano assenti o che tale categoria di funzionari svolga le mansioni d’ufficio o burocratiche tipiche di un funzionario amministrativo, con conseguente eliminabilità del requisito anagrafico.

    La direttiva non esclude in assoluto limiti anagrafici per il reclutamento dei commissari: la legittimità dipende dalla proporzionalità della specifica misura e dalla sua coerenza con le funzioni e le esigenze di formazione professionale.

  • art. 4, par. 1, direttiva 2000/78/CE

    Va evidenziato che la C.G.U.E., richiamando i propri precedenti costituiti dalla sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf (C-229/08, punti da 41 a 44), e del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C-416/13, punti 54 e 57), non ha inteso stigmatizzare la mera fissazione di un limite di età in un concorso per funzionari di Polizia, bensì invitare il giudice del rinvio a verificarne la proporzionalità, anche alla luce dell’inserimento nell’iter concorsuale di prove di efficienza fisica (punti 62 e 67) e della «formazione richiesta per il lavoro in questione», ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (punti 73 e 77), avuto riguardo alle diverse “misure” e, quindi, al diverso grado di restrittività che tale limite può assumere.

    La previsione di un limite di età non è di per sé vietata; occorre verificare proporzionalità e necessità della misura, considerando le funzioni, le prove fisiche e la formazione richiesta.

  • art. 3, comma 6, l. 127/1997

    L’art. 1, co. 5, del d.lgs. 95/2017 ha sostituito quest’ultimo periodo con il seguente: «Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento», così imponendo, con una disposizione di rango primario, un limite massimo inderogabile da parte della fonte regolamentare (alla quale è stata rimessa, pertanto, la disciplina delle “deroghe”).

    La disposizione è richiamata quale base per l’adozione del regolamento sui limiti di età; la novella del 2017 ha però circoscritto il potere regolamentare imponendo un tetto massimo di 30 anni.

  • art. 4 del bando di concorso

    Il sig. Boccia, unico ricorrente ad avere interesse ad una decisione di merito, è nato il 22 ottobre 1991, ed aveva, quindi, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4 del bando di concorso (ore 23.59 del 24 febbraio 2024), già compiuto i 32 anni (sul momento nel quale si verifica la perdita del requisito anagrafico cfr. Cons. Stato, IV, 1° agosto 2012, n. 4407, che richiama Cons. Stato, Ad. Pl., 2 dicembre 2011, n. 21).

    Il requisito anagrafico va verificato alla scadenza del termine per presentare la domanda; il ricorrente aveva già superato anche il limite di 32 anni applicato dal TAR.

Massime di principio

  • Un limite anagrafico per l’accesso ai ruoli dei commissari di polizia non è incompatibile in assoluto con il diritto dell’Unione: la sua legittimità deve essere verificata in concreto secondo un giudizio di proporzionalità riferito alle funzioni effettivamente svolte e alle esigenze di formazione e organizzazione del servizio.
  • Quando una norma nazionale che fissa il limite di età è incompatibile con una disposizione UE direttamente efficace, essa va non applicata; ciò non comporta automaticamente la soppressione di ogni limite, se il sistema di reclutamento richiede un requisito anagrafico e la disciplina previgente offre un parametro coerente e ragionevole.
  • La scelta del limite anagrafico può perseguire esigenze plurime, tra cui il tempo necessario per conseguire il titolo di studio, la possibilità di partecipare a più procedure selettive, l’inserimento nell’organizzazione e lo sviluppo della carriera; le prove fisiche attestano la condizione attuale del candidato, ma non sostituiscono necessariamente il limite anagrafico, che considera anche la durata prospettica dell’idoneità.
  • Deroghe anagrafiche previste per categorie già legate all’amministrazione non sono automaticamente estensibili ai candidati esterni quando le categorie non sono omogenee.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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