Cassazione Penale, Sentenza n. 20903/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (autorità richiedente)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva disposto la consegna di un cittadino rumeno all'Autorità giudiziaria rumena in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per una condanna definitiva a due anni di reclusione per furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e guida senza patente. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione per travisamento della prova per omissione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la documentazione prodotta al fine di ottenere il rifiuto della consegna per stabile radicamento in Italia; dall'altro, violazione di legge in relazione ai principi costituzionali e sovranazionali e agli artt. 18-bis e 19 della legge n. 69/2005, assumendo che il mancato rifiuto della consegna avrebbe violato i principi di umanizzazione e funzione rieducativa della pena, poiché l'espiazione in Romania avrebbe favorito il reinserimento e l'accesso a misure alternative. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi, osservando che non è deducibile il vizio di motivazione ex art. 22 l. n. 69/2005, come modificato, e comunque che non era stata provata la residenza o dimora in Italia da almeno cinque anni, requisito richiesto dalla disciplina applicabile; inoltre la documentazione prodotta, in particolare l'attestazione di assunzione successiva all'arresto, non dimostrava lo stabile radicamento. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 22 l. 22 aprile 2005, n. 69
i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale
La disposizione, come modificata, non consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla consegna per vizi di motivazione; sono deducibili solo i motivi riconducibili alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.
art. 18-bis l. 22 aprile 2005, n. 69
Per il rifiuto della consegna del consegnando cittadino UE occorre, nella disciplina applicabile al caso, che vi sia dimora o residenza in Italia da almeno cinque anni.
art. 19 l. 22 aprile 2005, n. 69
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del rifiuto della consegna; la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel caso concreto per difetto del presupposto del radicamento.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la consegna avrebbe frustrato i principi di umanizzazione della pena e la sua funzione rieducativa; la censura è stata assorbita/infondata.
art. 4, punto 6, Decisione Quadro 2002/584/GAI
Richiamato dal ricorrente in relazione al possibile rifiuto della consegna del cittadino residente nello Stato di esecuzione; la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti normativi.
lettere a), b) e c) del comma 1
Sono i soli motivi di ricorso per cassazione richiamati dall'art. 22 l. n. 69/2005 nel procedimento di consegna.
art. 28 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Norma transitoria richiamata per stabilire quale disciplina del rifiuto della consegna sia applicabile in base alla trasmissione del mandato di arresto europeo e non al tempus commissi delicti.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure di mero vizio di motivazione se la legge richiama soltanto i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.
- Il rifiuto della consegna fondato sul radicamento del consegnando nello Stato di esecuzione richiede la dimostrazione rigorosa del presupposto normativo previsto dalla disciplina applicabile; la mera allegazione di elementi indiziari o di una prospettiva lavorativa non basta se non prova la durata minima della residenza o dimora.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria in materia di mandato di arresto europeo, il discrimine rilevante è la trasmissione del mandato o l'arresto della persona richiesta, non la data del fatto oggetto del procedimento penale straniero.
- La doglianza che invochi principi costituzionali o sovranazionali sulla funzione rieducativa della pena non può superare il difetto del presupposto legale del rifiuto della consegna.
- Quando il motivo principale è inammissibile per ragioni processuali o per difetto del presupposto normativo, le ulteriori censure restano assorbite.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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