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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27695/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 3 luglio 2025. Dal testo emerge che l'unica censura riguardava il diniego della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la causa di giustificazione dovesse essere riconosciuta, ma la Corte di cassazione rileva che il motivo era generico e meramente riproduttivo di profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    È richiamato come scriminante la cui esclusione da parte del giudice di merito è stata ritenuta corretta e già adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non si applica solo se l'imputato abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della scriminante deve essere specificamente censurato in cassazione con argomenti puntuali e non meramente assertivi; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, al ricorrente sono dovute le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieConsenso dell'avente diritto
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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