Ordinanza n. 2200/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, di reiezione della domanda cautelare e, in primo grado, provvedimento comunale del 20 marzo 2026 di diniego della SCIA presentata il 21 febbraio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare SCIA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda di sospensione proposta contro il diniego comunale della SCIA. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato la possibile tardività del provvedimento di diniego rispetto alla presentazione della SCIA. Ha inoltre osservato che il Comune non sembra avere sostenuto la falsità della documentazione prodotta a corredo della segnalazione. Tali profili sono stati considerati in via sommaria, con riserva dei necessari approfondimenti nel giudizio di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado, sospendendo il provvedimento comunale di diniego della SCIA. La decisione si fonda sul fumus derivante dalla possibile tardività del diniego e dall'assenza, allo stato degli atti, di una contestazione comunale circa la falsità della documentazione allegata. La causa è stata trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
È richiamato quale fondamento della trasmissione della causa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la possibile tardività del provvedimento amministrativo adottato a seguito di una SCIA può integrare un fumus boni iuris sufficiente alla sospensione dell'atto, ferma la verifica piena nel giudizio di merito.
- Quando l'amministrazione non abbia contestato, neppure in via argomentativa, la falsità della documentazione allegata alla SCIA, tale omissione può concorrere, in sede cautelare, a fondare una valutazione favorevole al segnalante.
- L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza del TAR e la sospensione del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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