Cassazione Penale, Ordinanza n. 38478/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con mantenimento della condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione, deducendo la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la doglianza riproduceva sostanzialmente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, osserva inoltre che la causa di non punibilità non è applicabile quando il comportamento sia abituale; nel caso concreto, pur mancando precedenti specifici per ricettazione, l'imputato aveva posto in essere una pluralità di delitti accomunati dallo scopo di lucro, circostanza ritenuta ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è concedibile quando il comportamento risulti abituale; l'abitualità può desumersi dalla commissione di più reati della stessa indole, anche se non vi sono precedenti condanne specifiche per il medesimo reato.
Il ricorso che si limiti a riproporre censure già disattese in appello, senza una critica argomentata della sentenza impugnata, è privo di specificità e non è scrutinabile favorevolmente in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze già respinte in appello integra un motivo apparente e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa quando il fatto si inserisca in un comportamento abituale, desumibile anche dalla commissione di una pluralità di reati della stessa indole.
- Ai fini dell'abitualità ostativa alla particolare tenuità non è निर्णisivo il solo dato delle precedenti condanne per il medesimo reato: rileva anche la pluralità di fatti penalmente rilevanti accomunati da omogeneità causale o finalistico-funzionale.
- Quando il giudice di merito esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. sulla base di una valutazione di abitualità non logicamente censurata, la cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito.
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