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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23997 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.L. chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998-2000, contestando il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Dopo che la CTP di Parma aveva accolto il ricorso e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva inizialmente confermato, la Cassazione aveva annullato con rinvio; in sede di rinvio, la CTR aveva rigettato la domanda. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle regole sull’onere e sull’acquisizione della prova, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare anche i documenti prodotti dall’Agenzia. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione: la collaborazione della figlia sarebbe consistita in una borsa di studio per tirocinio, irrilevante ai fini IRAP, e i beni strumentali sarebbero stati di valore modesto rispetto ai ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e quindi il ricorso. Sul primo ha rilevato che la CTR aveva effettivamente esaminato anche i documenti prodotti dall’Ufficio, dai quali aveva desunto beni strumentali, spese e compensi a collaboratori e terzi indicativi di un’autonoma organizzazione. Sul secondo ha ritenuto che la CTR avesse accertato tale requisito sulla base dei costi documentati: nel 1998 beni strumentali per L. 12.577.000 e spese per L. 44.977.000, di cui L. 9.319.000 per collaborazioni coordinate e continuative; nel 1999 beni strumentali per L. 12.007.000 e spese per L. 29.709.000, di cui L. 13.165.000 per collaborazioni; nel 2000 beni strumentali per L. 12.007.000, spese per L. 53.284.000, di cui L. 12.000.000 per lavoro dipendente e L. 15.250.000 per compensi a terzi. La possibile inclusione, tra i compensi a terzi, della borsa di studio alla figlia non era decisiva, perché non risultava dimostrato che, esclusa tale somma, l’esito dell’accertamento sarebbe necessariamente cambiato. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; principio di acquisizione processuale

    La Corte ha respinto la censura relativa alla prova perché la CTR aveva considerato anche i documenti acquisiti al processo su produzione dell’Agenzia; non ha quindi ritenuto violato il principio di acquisizione processuale né le regole sull’onere e sulla valutazione della prova.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale parametro del motivo processuale relativo alla dedotta violazione delle norme sulla prova; la censura è stata dichiarata infondata perché la CTR aveva esaminato la documentazione dell’Ufficio.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura motivazionale è stata respinta: la CTR aveva fondato l’accertamento dell’autonoma organizzazione su dati relativi a beni strumentali e spese, mentre la circostanza della borsa di studio non era stata dimostrata decisiva per un diverso esito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sul rimborso IRAP, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione; il giudice può valutare anche documenti prodotti dall’Amministrazione, in applicazione del principio di acquisizione processuale.
  • La presenza di beni strumentali e l’entità delle spese per collaboratori, dipendenti o prestazioni di terzi possono concorrere, valutate nel loro insieme e in concreto, a dimostrare l’autonoma organizzazione. La valutazione dei dati fattuali spetta al giudice di merito.
  • Per ottenere la cassazione per omesso esame di un fatto, occorre indicare perché quel fatto sia decisivo, ossia dimostrare che la sua considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso; la mera contestazione della qualificazione di una singola spesa non basta se gli altri elementi restano idonei a sostenere la decisione.

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