Sentenza del 24/11/2016 n. 23997 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.L. chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998-2000, contestando il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Dopo che la CTP di Parma aveva accolto il ricorso e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva inizialmente confermato, la Cassazione aveva annullato con rinvio; in sede di rinvio, la CTR aveva rigettato la domanda. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle regole sull’onere e sull’acquisizione della prova, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare anche i documenti prodotti dall’Agenzia. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione: la collaborazione della figlia sarebbe consistita in una borsa di studio per tirocinio, irrilevante ai fini IRAP, e i beni strumentali sarebbero stati di valore modesto rispetto ai ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e quindi il ricorso. Sul primo ha rilevato che la CTR aveva effettivamente esaminato anche i documenti prodotti dall’Ufficio, dai quali aveva desunto beni strumentali, spese e compensi a collaboratori e terzi indicativi di un’autonoma organizzazione. Sul secondo ha ritenuto che la CTR avesse accertato tale requisito sulla base dei costi documentati: nel 1998 beni strumentali per L. 12.577.000 e spese per L. 44.977.000, di cui L. 9.319.000 per collaborazioni coordinate e continuative; nel 1999 beni strumentali per L. 12.007.000 e spese per L. 29.709.000, di cui L. 13.165.000 per collaborazioni; nel 2000 beni strumentali per L. 12.007.000, spese per L. 53.284.000, di cui L. 12.000.000 per lavoro dipendente e L. 15.250.000 per compensi a terzi. La possibile inclusione, tra i compensi a terzi, della borsa di studio alla figlia non era decisiva, perché non risultava dimostrato che, esclusa tale somma, l’esito dell’accertamento sarebbe necessariamente cambiato. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; principio di acquisizione processuale
La Corte ha respinto la censura relativa alla prova perché la CTR aveva considerato anche i documenti acquisiti al processo su produzione dell’Agenzia; non ha quindi ritenuto violato il principio di acquisizione processuale né le regole sull’onere e sulla valutazione della prova.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale parametro del motivo processuale relativo alla dedotta violazione delle norme sulla prova; la censura è stata dichiarata infondata perché la CTR aveva esaminato la documentazione dell’Ufficio.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale è stata respinta: la CTR aveva fondato l’accertamento dell’autonoma organizzazione su dati relativi a beni strumentali e spese, mentre la circostanza della borsa di studio non era stata dimostrata decisiva per un diverso esito.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario sul rimborso IRAP, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione; il giudice può valutare anche documenti prodotti dall’Amministrazione, in applicazione del principio di acquisizione processuale.
- La presenza di beni strumentali e l’entità delle spese per collaboratori, dipendenti o prestazioni di terzi possono concorrere, valutate nel loro insieme e in concreto, a dimostrare l’autonoma organizzazione. La valutazione dei dati fattuali spetta al giudice di merito.
- Per ottenere la cassazione per omesso esame di un fatto, occorre indicare perché quel fatto sia decisivo, ossia dimostrare che la sua considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso; la mera contestazione della qualificazione di una singola spesa non basta se gli altri elementi restano idonei a sostenere la decisione.
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