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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25768/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Il ricorrente deduceva inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento. La Corte richiama però il limite di impugnabilità previsto per la sentenza di applicazione della pena: nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non anche per censurare la mancata verifica ex art. 129 c.p.p. della possibile ricorrenza di cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento, in base al limite di impugnabilità stabilito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come base della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, ma la censura è ritenuta non deducibile nel caso di patteggiamento nei limiti del ricorso per cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge ivi previste; la doglianza ex art. 129 c.p.p. non vi rientra.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che, pur formalmente veicolate come violazione di legge, mirino a contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. al di fuori dei limiti normativi.
  • La verifica d'ufficio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta in cassazione contro il patteggiamento se la relativa doglianza non rientra nelle ipotesi tassative di impugnazione previste dalla disciplina speciale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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