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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18411/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato penalmente responsabile del reato di detenzione, procura e cessione di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), chiedendo: 1) la riqualificazione in lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) sulla base della presunta parziale sovrapposizione di cessioni già giudicate in altro procedimento e della modesta entità economica/organizzativa; 2) la violazione del principio ne bis in idem e la sproporzione della pena, per non aver considerato che molte cessioni erano già state valutate; 3) l'omesso esame di un motivo di appello relativo a un errore aritmetico nel calcolo della pena di primo grado (errata applicazione della riduzione per il rito abbreviato). Si deduceva altresì vizio di motivazione e violazione degli artt. 125 c.p.p., 133 c.p. e norm. connesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate o non specifiche le censure sulla lieve entità e sul ne bis in idem, richiamando la motivazione della Corte territoriale che aveva accertato una attività di spaccio sistematica e prolungata (marzo 2015 - marzo 2017), centinaia di dosi e numerosi acquirenti identificati, con ricavi significativi. La parziale sovrapposizione di circa 170 cessioni con un altro procedimento è stata considerata né specifica né dirimente, essendo il periodo complessivo e il numero delle cessioni più ampi nel presente giudizio. Quanto all'errore aritmetico denunciato in primo grado, la Cassazione ha ritenuto la questione irrilevante perché la Corte d'appello ha rideterminato la pena ex novo in relazione alla continuazione, e quindi gli errori di calcolo del primo giudice non hanno inciso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma qualificatrice del reato di detenzione e cessione di stupefacenti: la Corte territoriale ha applicato questo comma escludendo la fattispecie di lieve entità per la sistematicità, l'ampiezza temporale, il numero di cessioni e gli elevati ricavi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la possibile riqualificazione per lieve entità; il ricorrente lo invocava ma la Corte ha escluso l'applicazione perché i fatti erano gravi, reiterati e con consistente giro di affari.

  • art. 81 e 110 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione e al concorso di reati: la Corte d'appello ha ritenuto la continuazione tra il presente procedimento e quello precedente, incidendo sulla determinazione della pena.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata nel ricorso; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura correlata, giudicandola generica o non rilevante rispetto alla motivazione del merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di determinazione ed adeguatezza della pena: invocato per contestare la proporzionalità dell'aumento in continuazione; la Corte ha ritenuto la pena rideterminata in modo congruo alla luce della continuità e delle specifiche circostanze.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di impugnazione in Cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge): la Cassazione ha ritenuto le censure dedotte manifestamente infondate o generiche.

  • principio del ne bis in idem

    Invocato per lamentare la ri-procedibilità di condotte già oggetto di giudizio: la Corte ha ritenuto che la sovrapposizione non fosse sufficientemente specifica né tale da impedire la valutazione autonoma dei fatti nel presente procedimento.

Massime di principio

  • Per ottenere la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art.73 comma 5 DPR 309/1990) bisogna dimostrare in modo specifico e provato l'esiguità delle quantità, l'assenza di organizzazione e l'esiguità del giro d'affari; deduzioni generiche o basate solo sul numero delle cessioni senza contestualizzazione temporale sono spesso insufficienti.
  • La semplice parziale sovrapposizione di cessioni con altro procedimento non esclude automaticamente la rilevanza penale: è necessaria una precisa indicazione degli atti identici e della coincidenza integrale della fattispecie per far valere il principio ne bis in idem.
  • Se la Corte d'appello ritiene sussistente la continuazione e ridetermina la pena ex novo, eventuali errori aritmetici formulati nella sentenza di primo grado perdono rilevanza pratica, perché la pena viene calcolata in modo autonomo.
  • Censure generiche, prive di specificità fattuale o probatoria, sono frequentemente dichiarate manifestamente infondate in Cassazione; l'impugnazione deve indicare punti critici chiari e documentati nella motivazione del giudice di merito.
  • Quando si contesta la proporzionalità della pena per effetto di aumenti in continuazione, occorre valutare e argomentare concretamente gli elementi che rendono l'aumento eccessivo (es. quantità complessiva, numero di acquirenti, durata dell'attività, guadagni), non limitandosi a formule di principio.

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