Cassazione Civile, Ordinanza n. 34168/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica aveva introdotto un giudizio possessorio ex art. 703 c.p.c. sostenendo che il comune, mediante la realizzazione di opere materiali su un'area interessata da una servitù di passaggio acquisita per destinazione del padre di famiglia, avesse impedito l'esercizio del diritto di passaggio. Il tribunale aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che lo spoglio fosse riconducibile a una determinazione amministrativa comunale. La parte privata ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione, sostenendo che la controversia apparteneva al giudice ordinario perché la p.a. avrebbe agito non in esercizio di poteri autoritativi, ma come soggetto paritario, mediante una condotta materiale lesiva non sorretta da dichiarazione di pubblica utilità. La Corte non è entrata nel merito del riparto di giurisdizione, perché ha rilevato che nel procedimento possessorio il regolamento preventivo è ammissibile solo dopo la conclusione della fase sommaria e l'eventuale introduzione della fase di merito, mentre nel caso concreto la ricorrente aveva chiarito che il giudizio era ancora nella fase cautelare/interdittale e non aveva allegato l'apertura della fase di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha applicato il principio per cui, nei procedimenti possessori dopo la riforma dell'art. 703 c.p.c., il regolamento ex art. 41 c.p.c. può essere proposto solo quando sia in corso una causa di merito in primo grado; nella specie, la ricorrente aveva esplicitamente indicato che il procedimento era ancora nella fase sommaria/interdittale e non aveva dimostrato l'avvio della fase di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; esclusa anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
dopo la riforma del 2005 il procedimento possessorio ha struttura bifasica eventuale; il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile solo se sia stata introdotta la fase di merito su istanza di parte
finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado
la richiesta di regolamento preventivo richiede che sia in corso un giudizio di merito di primo grado non ancora deciso, non essendo sufficiente la sola fase sommaria del possessorio
convertito con modificazioni nella l. n. 80/2005
ha modificato l'art. 703 c.p.c., escludendo la proponibilità anticipata del regolamento nel possessorio nella fase sommaria
ha recepito la riforma del rito possessorio che rende solo eventuale la fase di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il regolamento di giurisdizione non integra un mezzo di impugnazione
Massime di principio
- Nel procedimento possessorio, il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile durante la sola fase sommaria o interdittale; occorre che sia stata effettivamente introdotta la fase di merito ex art. 703, comma 4, c.p.c.
- Ai fini dell'art. 41 c.p.c., la locuzione "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado" presuppone non solo che il giudizio non sia ancora definito, ma anche che sia pendente una causa di merito in primo grado, non un mero subprocedimento cautelare.
- Dopo la riforma del rito possessorio, le precedenti pronunce che ammettevano il regolamento preventivo prima della conclusione della fase sommaria non sono più applicabili.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto della condizione processuale di proponibilità, la Corte non esamina il merito della questione di giurisdizione.
- Il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione ai fini dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34138/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34139/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34140/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34141/2025 del 26/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →