Cassazione Penale, Sentenza n. 24500/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/02/2024: DEL GIUDICE contestava la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa e la quantificazione della pena e la mancata totale applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1; DI SALVO censurava l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" in relazione a un'estorsione (capo 13) sulla base di una conversazione intercettata; NAPPINI contestava l'interpretazione delle intercettazioni e la prova dell'usura contestata; TROIA impugnava la qualificazione della sua partecipazione all'usura, la segnalata recidiva e le statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solo il ricorso di Giovanni DI SALVO limitatamente all'aggravante "più persone riunite" (art. 628, 3° c., n.1) relativa al capo 13), annullando con rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. I ricorsi di Alessandro DEL GIUDICE, Simone NAPPINI e Antonino TROIA sono stati dichiarati inammissibili. Sono state imposte ai ricorrenti inammissibili condanne alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; NAPPINI è stato altresì condannato a rifondere spese di rappresentanza e difesa della parte civile Comitato Addiopizzo (euro 3.686,00 oltre accessori). Altre richieste di rifusione spese sono state rigettate ove non fondate.
Norme richiamate
artt. 110 e 416-bis, cod. pen.
artt. 110 e 416-bis, commi 1, 3, 4, 6, 61 n. 11, cod. pen.
Usate per contestare il concorso esterno in associazione mafiosa; la Corte di merito aveva ritenuto dalla prova captativa e dichiarativa il contributo dell'imputato all'associazione, mentre Cassazione ha dichiarato inammissibile il relativo motivo non proposto in appello.
art. 416-bis.1., comma terzo, cod. pen.
Riconosciuta in parte in sede di merito come circostanza attenuante speciale; la Corte di cassazione conferma che la valutazione della prevalenza di aggravanti/attenuanti è questione di merito quando adeguatamente motivata.
art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.
art. 628, terzo comma, n. 1)
L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia; la Corte annulla la statuizione perché il travisamento del luogo della intercettazione ha reso incerta la sussistenza dell'aggravante.
art. 629, comma secondo, cod. pen.
Richiamato in correlazione all'aggravante di cui all'art. 628 per la disciplina dell'estorsione; utilizzato per definire l'ambito applicativo dell'aggravante.
Citate nel motivo di DEL GIUDICE: la difesa sosteneva che le dichiarazioni autoaccusatorie avrebbero potuto eventualmente configurare responsabilità di diverso titolo (art. 378), mentre la Corte distrettuale aveva ritenuto diverso rilievo probatorio.
Richiamato in relazione alle censure sull'interpretazione delle intercettazioni: la Cassazione ribadisce che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in legittimità solo se illogica.
Riguarda il reato di usura. La Corte ricorda che l'usura è a schema duplice: si consuma con la promessa degli interessi (se promessa non seguita da dazione) o con la dazione e l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria.
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del sindacato in Cassazione: non sono deducibili questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; principio utilizzato per dichiarare inammissibili motivi non sollevati in grado di appello.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sostenute questioni non previamente dedotte in appello: i motivi nuovi o non svolti in appello sono, di norma, inammissibili.
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto affidata al giudice di merito: la Suprema Corte interviene solo se la valutazione è illogica o manifestamente irragionevole.
- L'aggravante "più persone riunite" nell'estorsione richiede prova della simultanea presenza di più soggetti nel luogo e nel momento della minaccia/violenza; errori fattuali sul contesto (es. luogo dell'intercettazione) possono rendere l'applicazione dell'aggravante invalida.
- Il reato di usura può integrarsi sia con la promessa degli interessi sia con la loro effettiva percezione; la partecipazione posteriore all'incasso può comunque integrare responsabilità se il coinvolgimento è dimostrato fin dall'origine.
- I censure generiche sul carattere "eccessivo" della pena o prive di adeguata argomentazione sono inammissibili: il ricorso deve motivare puntualmente le ragioni di sproporzione.
- Le statuizioni civili impugnate in cassazione richiedono che il gravame sia stato correttamente prospettato nei gradi precedenti; altrimenti sono inammissibili.
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