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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24500/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/02/2024: DEL GIUDICE contestava la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa e la quantificazione della pena e la mancata totale applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1; DI SALVO censurava l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" in relazione a un'estorsione (capo 13) sulla base di una conversazione intercettata; NAPPINI contestava l'interpretazione delle intercettazioni e la prova dell'usura contestata; TROIA impugnava la qualificazione della sua partecipazione all'usura, la segnalata recidiva e le statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto solo il ricorso di Giovanni DI SALVO limitatamente all'aggravante "più persone riunite" (art. 628, 3° c., n.1) relativa al capo 13), annullando con rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. I ricorsi di Alessandro DEL GIUDICE, Simone NAPPINI e Antonino TROIA sono stati dichiarati inammissibili. Sono state imposte ai ricorrenti inammissibili condanne alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; NAPPINI è stato altresì condannato a rifondere spese di rappresentanza e difesa della parte civile Comitato Addiopizzo (euro 3.686,00 oltre accessori). Altre richieste di rifusione spese sono state rigettate ove non fondate.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 416-bis, cod. pen.

    artt. 110 e 416-bis, commi 1, 3, 4, 6, 61 n. 11, cod. pen.

    Usate per contestare il concorso esterno in associazione mafiosa; la Corte di merito aveva ritenuto dalla prova captativa e dichiarativa il contributo dell'imputato all'associazione, mentre Cassazione ha dichiarato inammissibile il relativo motivo non proposto in appello.

  • art. 416-bis.1, cod. pen.

    art. 416-bis.1., comma terzo, cod. pen.

    Riconosciuta in parte in sede di merito come circostanza attenuante speciale; la Corte di cassazione conferma che la valutazione della prevalenza di aggravanti/attenuanti è questione di merito quando adeguatamente motivata.

  • art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.

    art. 628, terzo comma, n. 1)

    L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia; la Corte annulla la statuizione perché il travisamento del luogo della intercettazione ha reso incerta la sussistenza dell'aggravante.

  • art. 629, cod. pen.

    art. 629, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato in correlazione all'aggravante di cui all'art. 628 per la disciplina dell'estorsione; utilizzato per definire l'ambito applicativo dell'aggravante.

  • art. 378, cod. pen.

    Citate nel motivo di DEL GIUDICE: la difesa sosteneva che le dichiarazioni autoaccusatorie avrebbero potuto eventualmente configurare responsabilità di diverso titolo (art. 378), mentre la Corte distrettuale aveva ritenuto diverso rilievo probatorio.

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sull'interpretazione delle intercettazioni: la Cassazione ribadisce che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in legittimità solo se illogica.

  • art. 644, cod. pen.

    Riguarda il reato di usura. La Corte ricorda che l'usura è a schema duplice: si consuma con la promessa degli interessi (se promessa non seguita da dazione) o con la dazione e l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria.

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato in Cassazione: non sono deducibili questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; principio utilizzato per dichiarare inammissibili motivi non sollevati in grado di appello.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sostenute questioni non previamente dedotte in appello: i motivi nuovi o non svolti in appello sono, di norma, inammissibili.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto affidata al giudice di merito: la Suprema Corte interviene solo se la valutazione è illogica o manifestamente irragionevole.
  • L'aggravante "più persone riunite" nell'estorsione richiede prova della simultanea presenza di più soggetti nel luogo e nel momento della minaccia/violenza; errori fattuali sul contesto (es. luogo dell'intercettazione) possono rendere l'applicazione dell'aggravante invalida.
  • Il reato di usura può integrarsi sia con la promessa degli interessi sia con la loro effettiva percezione; la partecipazione posteriore all'incasso può comunque integrare responsabilità se il coinvolgimento è dimostrato fin dall'origine.
  • I censure generiche sul carattere "eccessivo" della pena o prive di adeguata argomentazione sono inammissibili: il ricorso deve motivare puntualmente le ragioni di sproporzione.
  • Le statuizioni civili impugnate in cassazione richiedono che il gravame sia stato correttamente prospettato nei gradi precedenti; altrimenti sono inammissibili.

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