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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35862/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dopo che la Settima sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza del 27 febbraio 2026 depositata il 26 marzo 2026, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 19 settembre 2025, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso straordinario per errore materiale ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. Ha chiesto di correggere il nominativo del difensore d’ufficio indicato, secondo la doglianza, nell’estratto della decisione comunicato dalla cancelleria il 2 marzo 2026: sarebbe stato riportato l’avv. Raffaella Flore invece dell’avv. Fausto Micheli, già nominato difensore nella fase di merito. La Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata non menziona l’avv. Flore né contiene l’errore denunciato; la difformità riguardava soltanto l’estratto comunicativo formato dalla cancelleria dopo la deliberazione. Ha inoltre accertato che l’avviso dell’udienza camerale del 27 febbraio 2026 era stato regolarmente comunicato all’avv. Micheli il 21 gennaio 2026 e che questi aveva depositato tempestivamente le conclusioni scritte il 24 gennaio 2026. La richiesta non prospettava dunque un errore correggibile nel provvedimento giurisdizionale e non indicava una concreta utilità processuale, non essendovi stata compromissione del contraddittorio o del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, c.p.p. Ha escluso che il procedimento di correzione possa riguardare un errore presente in un atto meramente comunicativo della cancelleria, anziché nel provvedimento della Cassazione. Ha anche rilevato che il difensore effettivamente titolare dell’ufficio di difesa era stato avvisato e aveva esercitato le prerogative difensive, e che la rettifica dell’estratto non avrebbe prodotto un’utilità concreta. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., è ammessa la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.

    La correzione straordinaria è consentita soltanto per errori materiali incorporati nel provvedimento giurisdizionale della Corte di cassazione; non può essere richiesta per correggere un atto esterno, meramente comunicativo, formato dalla cancelleria.

  • art. 625-bis, comma 4, c.p.p.

    Trova pertanto applicazione il comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo cui, quando la richiesta sia proposta fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1 ovvero risulti manifestamente infondata, la Corte ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza “de plano”.

    La richiesta di correzione proposta fuori dall’ambito applicativo del comma 1, o manifestamente infondata, è dichiarata inammissibile con ordinanza de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario consegue, secondo la regola generale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta ex art. 625-bis c.p.p. può avere a oggetto soltanto un errore materiale effettivamente incorporato nel provvedimento della Corte di cassazione; non è utilizzabile per rettificare inesattezze contenute in atti amministrativi o comunicativi della cancelleria, che non hanno autonoma natura decisoria.
  • La correzione di un errore materiale richiede una concreta utilità processuale: la richiesta è priva di interesse se il provvedimento non contiene l’errore denunciato e la rettifica dell’atto esterno non inciderebbe sulla decisione né sull’esercizio dei diritti processuali.
  • La titolarità dell’ufficio di difesa permane in capo al difensore originariamente designato fino alla revoca o sostituzione nelle forme di legge; l’eventuale difensore chiamato a sostituirlo per singole attività non acquista per ciò solo tale titolarità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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