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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21211/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La vicenda processuale riguarda un precedente giudizio di cassazione nel quale la Corte, con ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025, aveva accolto i primi due motivi del ricorso della lavoratrice contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto le domande relative al pagamento di ferie non godute, cassando con rinvio. Nella parte finale della motivazione di quella ordinanza, però, era rimasta inserita una formula incompleta: si leggeva che la Corte di rinvio avrebbe dovuto decidere sulle spese di lite 'applicando il seguente principio di diritto', senza che seguisse un nuovo principio, mentre i principi da applicare risultavano già compiutamente espressi nel corpo della decisione. Il ricorso/istanza attuale mira alla correzione di tale errore materiale.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'errore materiale contenuto nella parte finale della motivazione dell'ordinanza n. 13691/2025 e, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., ne ha disposto la correzione. La frase 'La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:' deve leggersi come 'La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il suesteso principio di diritto'. La Corte ha quindi ordinato alla cancelleria gli adempimenti conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione d'ufficio dell'errore materiale presente in un provvedimento della Corte di cassazione, quando il refuso possa ingenerare dubbi sulla completezza della decisione.

Massime di principio

  • Quando nel testo di un provvedimento di legittimità sia presente un mero errore materiale o un refuso che non incide sulla sostanza della decisione ma può creare incertezza, la Corte può procedere alla correzione d'ufficio.
  • La correzione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile quando il contenuto decisorio e i principi di diritto applicabili risultano già compiutamente espressi altrove nella motivazione, sicché la rettifica serve solo a ripristinare la coerenza formale del provvedimento.
  • La formula finale della motivazione deve essere letta in modo conforme al complessivo tenore della decisione, evitando di attribuire rilievo a una clausola rimasta incompleta per mero errore redazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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