Cassazione Penale, Ordinanza n. 11494/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto dal Procuratore generale si risolvesse in una contestazione di merito, volta a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio sulla condotta di allontanamento, e quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione di annullamento o riforma della sentenza impugnata è stata adottata.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro resa il 28/03/2025 in un procedimento per il reato di evasione. Lamentava un vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di merito aveva escluso, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della condotta di allontanamento dell'imputata. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrato il fatto; tuttavia la Corte osserva che il motivo tendeva in realtà a ottenere una rilettura alternativa delle fonti di prova, censura non consentita in sede di legittimità. La sentenza di merito aveva invece valorizzato l'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo che l'imputata non avesse risposto al citofono per i propri problemi di udito.
Norme richiamate
Indica il reato oggetto del procedimento, qualificato come evasione.
Richiamato per indicare la sede processuale della sentenza impugnata; dal testo emerge il riferimento formale alla decisione di primo grado, senza ulteriori indicazioni applicative.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando il giudice di merito abbia già compiuto una valutazione non manifestamente illogica del compendio istruttorio.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile se, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e non evidenzia un effettivo deficit argomentativo rilevante ai sensi del sindacato di cassazione.
- Quando la decisione di merito fonda l'esclusione della responsabilità su una specifica giustificazione fattuale desunta dall'istruttoria, il ricorso che non confronti criticamente tale argomentazione ma ne proponga una lettura opposta deve essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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